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Articolo 791 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condizione di riversibilitā

Dispositivo dell'art. 791 Codice Civile

Il donante può stipulare la riversibilità(1) delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti(2) [792 c.c.].

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto(3) [1354 c.c.].

Note

(1) Per patto di riversibilità si intende la clausola mediante cui si stabilisce che i beni donati tornino di proprietà del donante in caso di premorienza del donatario o dei suoi discendenti.
(2) Ossia i figli del donatario, tra cui anche quelli concepiti.
(3) Il patto di riversibilità a favore di un terzo è nullo in quanto si ritiene sia in contrasto con il divieto di patti successori (v. art. 458 del c.c.).

Ratio Legis

La norma riconosce tutela alla volontà del donante di evitare che, alla morte del donatario, i beni donati vadano a terzi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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