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Articolo 790 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riserva di disporre di cose determinate

Dispositivo dell'art. 790 Codice Civile

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto(1) compreso nella donazione(2) o di una determinata somma sui beni donati(3), e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.](4).

Note

(1) La riserva può avere ad oggetto solo una parte di beni donati e non l'intera donazione. Diversamente si avrebbe una revoca unilaterale del contratto, che non è ammissibile.
(2) Si ritiene si tratti di una condizione risolutiva che fa venir meno, con effetti ex tunc, la donazione.
(3) La facoltà, avendo natura personale, non può essere esercitata dagli eredi nè dai creditori del donante in via surrogatoria (v. art. 2900 del c.c.).
(4) Tale ipotesi si configura, invece, come un onere sottoposto a condizione sospensiva potestativa: il donatario è, cioè, tenuto a pagare una somma di denaro al donante o ad una persona da questo indicata, su richiesta del donante stesso.

Spiegazione dell'art. 790 Codice Civile

La norma in esame ha modificato quella corrispondente dell’art. #1069# del vecchio codice del 1865, la quale, nell’ipotesi in cui il donante si fosse riservato la facoltà di disporre di cose determinate, comprese nella donazione, senza disporne prima di morire, attribuiva l’esercizio di quella facoltà ai suoi eredi. La modifica è stata nel senso di negare questo potere agli eredi, e correttamente, in considerazione del carattere personalissimo di detta facoltà. Ne consegue che, morendo il donante senza aver esercitato la facoltà di disporre, le cose non disposte sono attribuite definitivamente al donatario (l’art. #1069#, invece, le attribuiva agli eredi del donante).
Il carattere personale della facoltà di disporre spiega altresì perché lo ius disponendi non possa essere oggetto di trasmissione per atti inter vivos: non si tratterebbe più di una revoca parziale ad arbitrio del donante, ma del cessionario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 790 Codice Civile

Corte cost. n. 52/2003

E' manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da soggetto non legittimato (nella specie, notaio), la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 790 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilitā per il donante di riservarsi la costituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita, a carico del donatario, tale da non assorbire l'intero valore del bene donato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost.

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