Corte costituzionale sentenza n. 52 del 13 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

E' manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da soggetto non legittimato (nella specie, notaio), la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 790 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilitą per il donante di riservarsi la costituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita, a carico del donatario, tale da non assorbire l'intero valore del bene donato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost.

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