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Articolo 668 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Adempimento del legato

Dispositivo dell'art. 668 Codice Civile

Se la cosa legata è gravata da una servitù [1027 c.c.], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria [1863, 1869 c.c.], il peso ne è sopportato dal legatario(1).

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice [1863 ss. c.c.], un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto(2) [374, 756 c.c.].

Note

(1) In tali casi vi è uno stretto vincolo reale tra l'oggetto del legato e il debito. Pertanto si ritiene che di esso debba rispondere il legatario, che riceve il bene nello stato in cui si trova al momento dell'apertura della successione (v. art. 667 c. 1 del c.c.).
(2) Si fa applicazione della regola generale che sancisce la responsabilità dell'erede per i debiti e i pesi ereditari.

Ratio Legis

La diversa disciplina prevista per l'adempimento dei pesi che gravano sull'oggetto del legato si giustifica in base alla sussistenza o meno di un vincolo di realità tra il bene e il debito: se tale vincolo sussiste del debito risponde il proprietario del bene (il legatario), se non sussiste l'erede, in applicazione dei principi generali.

Spiegazione dell'art. 668 Codice Civile

Il legatario deve sopportare i pesi inerenti alla cosa legata: canoni, servitù od altri oneri aventi carattere di realità.
L’art. 668 comma 1 riproduce un’inesattezza rilevata pure sotto la vigenza del vecchio codice del 1865: già l’art. #878# di quel codice, infatti, enumerava tra i pesi anche la rendita fondiaria, ed erroneamente, poiché nel nostro sistema la rendita fondiaria non è che un diritto di credito. Non vi era ragione di incorrere nella rilevata inesattezza, in sede di riforma. Sulla base di tale rilievo, si deduce che la rendita fondiaria va trattata alla stregua della rendita semplice, e disciplinata dall’art. 668, comma 2.
A proposito del secondo comma, è da rilevare un’altra inesattezza, anche dovuta alla riproduzione letterale dell’art. #878# del codice del 1865: vi si dice, infatti, che al pagamento delle annualità è tenuto l’erede, mentre è evidente che tale obbligo grava sull’onerato, sia esso erede o legatario.

Massime relative all'art. 668 Codice Civile

Cass. civ. n. 6674/1981

La disciplina degli oneri inerenti al legato prevista nelle due ipotesi contemplate dall'art. 668 c.c. non è applicabile al credito del professionista per prestazione d'opera riguardante la cosa legata, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza alla res altrui, rispetto a cui l'opus si sia estrinsecata, né la relazione di garanzia (eccettuata quella generica ex art. 2740 c.c.) della res medesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell'erede) soltanto attraverso l'istituzione modale, sotto forma di onere.

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