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Articolo 619 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Nullitā

Dispositivo dell'art. 619 Codice Civile

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore(1) ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore(2)(3).

Per gli altri difetti di forma(4) si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 606(5).

Note

(1) Il testamento orale (c.d. nuncupativo) è nullo.
(2) Ove la mancanza di sottoscrizione dipenda da impossibilità, è sufficiente farne menzione nel testamento, indicandone la causa.
(3) E' causa di nullità anche il ricevimento del testamento da parte di persona non autorizzata.
(4) L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la consegna, il deposito oppure l'annotazione nei registri specifici non è causa di invalidità del testamento.
(5) Il testamento è annullabile da parte di chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie (v. art. 606 c. 2 e 1441 del c.c.).

Ratio Legis

Il numero ridotto dei vizi che comportano la nullità dei testamenti speciali si giustifica in ragione del fatto che si preferisce derogare al formalismo proprio dei testamenti alla luce delle situazioni eccezionali che legittimano il ricorso a tale tipo di atti.

Spiegazione dell'art. 619 Codice Civile

Con questa disposizione si applicano, per quanto riguarda l’inosservanza delle forme prescritte per i testamenti speciali, le stesse norme stabilite nell’art. 606 per i testamenti ordinari. Quindi, si sono distinte le formalità di maggior rilievo, per le quali la nullità può farsi valere, in qualsiasi tempo, da chiunque vi ha interesse, dalle altre, per le quali l’azione di annullamento può proporsi solo nel termine di cinque anni.

Anche rispetto all'inosservanza di tutte le formalità, di qualunque specie siano, è applicabile la sanatoria per conferma o volontaria esecuzione, a norma dell’art. 590.

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