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Articolo 598 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Incapacitā di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

Dispositivo dell'art. 598 Codice Civile

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto(1) , salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Note

(1) Non invece quelle a favore dei testimoni [v. 597], dell'interprete [v. 597] o dei fidefacienti (soggetti che garantiscono l'identità del testatore) comparsi nell'atto, in quanto è improbabile che essi siano a conoscenza del contenuto del testamento. L'incapacità si estende, invece, anche alla persona che ha semplicemente scritto la minuta (prima stesura), ricopiata da altri.

Ratio Legis

Gli artt. 596, 597 e 598 sono stati dettati per tutelare nel modo più completo la libertà testamentaria. Infatti, nel caso del tutore e del protutore [v. 596], il contrasto è dato tra la funzione da essi esercitata e la loro qualità di eredi; negli altri casi il divieto si giustifica con la considerazione che si tratta di persone in grado di esercitare pressioni sul testatore, influenzandone la volontà. In ogni caso, l'incapacità a ricevere per testamento non è assoluta, in quanto i soggetti elencati possono essere chiamati in un altro testamento cui non hanno preso parte.

Spiegazione dell'art. 598 Codice Civile

L’art. 598 stabilisce l’incapacità di ricevere per testamento segreto di chi lo ha scritto, salvo che le disposizioni siano approvate di mano del testatore o nell’atto della consegna.
Si è riprodotta, così, la norma già contenuta nell’art. #772# del codice del 1865, ma si è completata, coordinandola, in parte, con la norma dell’art. 28, n. 3 della legge notarile, secondo cui il notaio può ricevere per testamento segreto non scritto da lui o dalla moglie, parente o affine in linea retta in qualunque grado, in linea collaterale fino al terzo grado, quando il testamento segreto sia stato a lui consegnato sigillato dal testatore.
La coordinazione con la legge notarile è avvenuta qui, solo in parte, perché, mentre quella stabiliva che il testamento segreto può contenere una disposizione a favore del notaio quando l’abbia ricevuto sigillato e purché non sia stato scritto da lui o da quelle persone sopra indicate, l’art. 598 limita l’incapacità del notaio soltanto al caso in cui sia stato scritto da lui, mentre sarebbe capace a ricevere, sempre che il testamento gli sia stato consegnato sigillato, anche quando quello fosse stato scritto dalle persone suindicate. Anche qui, in virtù dell’art. 60 della legge notarile, deve prevalere, su questa, il codice civile, che contiene una disposizione contraria a quella del n. 3 dell’art. 28 di detta legge.

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