Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto(1) , salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Note
(1)
Non invece quelle a favore dei testimoni [v. 597], dell'interprete [v. 597] o dei fidefacienti (soggetti che garantiscono l'identità del testatore) comparsi nell'atto, in quanto è improbabile che essi siano a conoscenza del contenuto del testamento. L'incapacità si estende, invece, anche alla persona che ha semplicemente scritto la minuta (prima stesura), ricopiata da altri.


Ratio Legis





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