L’art. 598 stabilisce l’incapacità di ricevere per testamento segreto di chi lo ha scritto, salvo che le disposizioni siano approvate di mano del testatore o nell’atto della consegna.
Si è riprodotta, così, la norma già contenuta nell’art. #772# del codice del 1865, ma si è completata, coordinandola, in parte, con la norma dell’art. 28, n. 3 della legge notarile, secondo cui il notaio può ricevere per testamento segreto non scritto da lui o dalla moglie, parente o affine in linea retta in qualunque grado, in linea collaterale fino al terzo grado, quando il testamento segreto sia stato a lui consegnato sigillato dal testatore.
La coordinazione con la legge notarile è avvenuta qui, solo in parte, perché, mentre quella stabiliva che il testamento segreto può contenere una disposizione a favore del notaio quando l’abbia ricevuto sigillato e purché non sia stato scritto da lui o da quelle persone sopra indicate, l’art. 598 limita l’incapacità del notaio soltanto al caso in cui sia stato scritto da lui, mentre sarebbe capace a ricevere, sempre che il testamento gli sia stato consegnato sigillato, anche quando quello fosse stato scritto dalle persone suindicate. Anche qui, in virtù dell’art. 60 della legge notarile, deve prevalere, su questa, il codice civile, che contiene una disposizione contraria a quella del n. 3 dell’art. 28 di detta legge.