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Articolo 465 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Indegnitą del genitore

Dispositivo dell'art. 465 Codice Civile

(1)Colui che è escluso per indegnità dalla successione [463 c.c.] non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti di usufrutto [324 c.c.] o di amministrazione [320 c.c.] che la legge accorda ai genitori.

Note

(1) I discendenti dell'indegno subentrano a quest'ultimo nella successione per rappresentazione. Tramite la norma in commento, si esclude che l'indegno, genitore del chiamato all'eredità per rappresentazione, possa amministrare i beni pervenuti al figlio dalla successione e abbia su questi il diritto di usufrutto legale.
Tali diritti vengono esercitati dal genitore non indegno o, in mancanza, da un curatore nominato ad hoc.

Ratio Legis

La norma rappresenta un'ulteriore cautela per escludere l'indegno da qualsiasi vantaggio, anche indiretto, che potrebbe a lui derivare dalla successione rispetto alla quale è stato escluso ai sensi dell'art. 463 del c.c. in seguito alla devoluzione della stessa ai figli dell'indegno.

Spiegazione dell'art. 465 Codice Civile

La norma in esame prevede che un genitore perda il diritto di usufrutto legale (art. 324 del codice civile) nonché l'amministrazione (art. 320 del codice civile) sui beni dell'eredità relativamente alla quale è dichiarato indegno e che sono devoluti a favore dei suoi figli.

La ratio della norma è quella di impedire che l'indegno benefici anche solo indirettamente dei beni dell'eredità dalla quale sia stato escluso.

In tale ipotesi si applicherà l'art. 334 del codice civile con conseguente attribuzione dell'usufrutto legale e dell'amministrazione dei suddetti beni al genitore non indegno. Qualora l'altro genitore risulti a sua volta indegno la sola amministrazione spetterà ad un curatore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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