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Articolo 461 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Dispositivo dell'art. 461 Codice Civile

(1)Se il chiamato rinunzia all'eredità [519 e ss. c.c.], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità [511, 712 c.c.].

Note

(1) Il chiamato all'eredità, qualora rinunci alla stessa, ha diritto di ottenere il rimborso per le spese sostenute ai sensi dell'art. 460 del c.c.. Si ritiene che la norma si applichi anche per ipotesi diverse dalla rinuncia, quale la scoperta di un successivo testamento o la decadenza dal diritto di accettare l'eredità.

Ratio Legis

La norma riconosce il diritto di rimborso in capo al chiamato relativamente alle spese sostenute per interessi che in seguito alla sua rinunzia all'eredità risultano altrui.

Spiegazione dell'art. 461 Codice Civile

La norma in esame si riferisce, secondo la migliore interpretazione, alle spese sostenute dal delato con denaro personale.

Vengono assimilate alla rinunzia tutte le altre ipotesi in cui viene meno la delazione per cause diverse dalla rinunzia quali la decadenza dal diritto di accettare l'eredità o la scoperta di un testamento successivo.

La norma rinvia alla disciplina della gestione di affari altrui alla luce del fatto che il soggetto che rinuzia all'eredità si considera come se non fosse mai stato chiamato in virtù dell'efficacia retroattiva della rinunzia stessa.
Ne consegue che l'eventuale attività gestoria dallo stesso compiuta ai sensi dell'art. 460 del codice civile risulti ex post essere stata attuata nell'interesse altrui con conseguente diritto in capo al gestore alla restituzione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 2031 del codice civile.

La previsione del solo rimborso delle spese presuppone la gratuità dell'amministrazione del chiamato poiché quest'ultimo, nell'amministrare il patrimonio ereditario, ha agito anche nel proprio interesse.

Il diritto al rimborso implica altresì in capo al delato l'obbligo di rendiconto dell'attività compiuta.
Detto rendiconto ha lo scopo, oltre che di individuare con esattezza le spese sostenute, anche di valutare gli atti a cui tali spese ineriscono, al fine di stabilire se l'attività posta in essere dal delato sia stata o meno mantenuta nei limiti di cui all'art. 460 del codice civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

228 In conseguenza della soppressione dell'art. 20 del progetto, la norma dell'art. 21, che poneva a carico dell'eredità le spese sostenute dal chiamato che avesse rinunziato, non aveva più ragione di essere conservata nella sede ove era collocata, ed è stata quindi spostata nell'art. 461 del c.c., immediatamente dopo il nuovo art. 460 del c.c. al quale strettamente si ricollega.

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