Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10728 del 15 dicembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 c.c., quando si deduca il pericolo di confusione per l'uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. 1 c.c. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l'imprenditore si propone di ottenere attraverso l'esercizio dell'impresa. In particolare, al fine di valutare la virtuale possibilità di confusione, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, essendo sufficiente il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva.

(massima n. 2)

In tema di repressione degli atti di confusione posti in essere mediante fatti specifici di concorrenza sleale (art. 2598 n. 1 c.c.), ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad un'attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente (purché nei termini di rilevante probabilità), sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva.

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