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Articolo 2566 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Registrazione della ditta

Dispositivo dell'art. 2566 Codice Civile

Per le imprese commerciali [2195], l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta [2189], se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata [2565], se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda [2189].

Ratio Legis

La registrazione della ditta ha funzione di pubblicità-notizia.

Spiegazione dell'art. 2566 Codice Civile

Il registro delle ditte presso le camere di commercio ha funzione di mera pubblicità-notizia.

I certificati rilasciati dalle camere di commercio relativamente all'individuazione delle ditte individuali e sociali forniscono soltanto elementi di prova in via di presunzione, tali da poter essere vinti dalle risultanze di prove contrarie assunte in causa.

L'iscrizione del socio di una società di fatto nel registro delle imprese come ditta individuale, non comporta lo scioglimento o l'estinzione del rapporto sociale, né costituisce mezzo idoneo ad esteriorizzare la cessazione dell'attività dell'ente (seppure in concreto gestita da uno solo dei soci) ai fini della decorrenza del termine annuale previsto dal primo comma dell'art. 147 r.d. n. 267/1942 (l. fall.), sicché il fallimento del socio erroneamente ritenuto imprenditore individuale può essere senz'altro esteso in danno della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che assuma rilevanza il rispetto del predetto termine (Cass. n. 26209/2014).
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, in forza del rinvio contenuto nell'art. 5 l. n. 443/1985, deve avvenire «secondo le formalità previste» per il registro delle ditte dagli artt. 47 ss. r.d. n. 2011/1934, nei soli limiti delle modalità procedurali ivi stabilite, senza estendersi al conferimento di poteri di iscrizione di ufficio, che, peraltro, mal si conciliano con le restanti disposizioni della l. n. 443/1985, implicanti chiaramente la necessità di una domanda dell'interessato. Ne consegue che la predetta iscrizione, seppur obbligatoria, non può essere eseguita d'ufficio (Cass. n. 12372/2014).
La società incorporante, la quale intenda conservare l'uso delle denominazioni delle società incorporate come ditte delle aziende di cui viene a comporsi a seguito della fusione, e soggetta, ai fini del diritto di priorità, all'Obbligo della pubblicazione, come per la ragione sociale, mediante iscrizione nel registro delle imprese, dato che il preuso vale ad attribuire la titolarità del diritto di esclusiva solo se non sia stata registrata alcuna ditta, mentre, se una di esse sia stata registrata, vale, a detto fine, la registrazione o la priorità di questa, per cui, in caso di confusione, rimane tenuto a provvedere alla integrazione o alla modificazione della ditta quello, degli utenti, che non ha registrato o ha registrato in epoca posteriore (Cass. n. 225/1965).

Massime relative all'art. 2566 Codice Civile

Cass. civ. n. 971/2017

In tema di segni distintivi dell’impresa, chi abbia registrato una ditta individuale (registrazione divenuta possibile solo a seguito della l. n. 580 del 1993) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto di avere adempiuto alle relative formalitā rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia fatto uso in precedenza, atteso che con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrantela sola registrazione non determina automaticamente l'acquisto del diritto, né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. Inoltre, il preutente prevale nei confronti del primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti.

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