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Articolo 2536 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilitā del socio uscente e dei suoi eredi

Dispositivo dell'art. 2536 Codice Civile

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno(1) dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto [2290, 2518, 2531, 2532, 2533](2).

Note

(1) La responsabilità del socio uscente nei confronti della società per il pagamento dei conferimenti non versati è stato ridotto ad un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.
(2) Il socio uscente dovrà restituire alla società o agli organi della procedura di insolvenza, l'importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota, e ciò sul presupposto che il pagamento sia avvenuto quando già la società non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2536 Codice Civile

Cass. civ. n. 3079/1994

Nelle cooperative, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e successivamente in proprietā individuale ai soci, dai rapporti attinenti alla attivitā sociale, comportanti l'obbligo di contribuzione alle spese di ordinaria amministrazione, debbono essere distinti i rapporti relativi alle peculiaritā dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi perché, mentre le contribuzioni del primo rientrano tra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cc., non vi rientrano quelli del secondo tipo, che sono destinati a gravare, in caso di uscita del socio dalla cooperativa, sul socio che a questo subentra acquistando l'aspettativa alla assegnazione dell'alloggio.

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