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Articolo 2504 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Invalidità della fusione

Dispositivo dell'art. 2504 quater Codice Civile

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata(1).

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Note

(1) Con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, gli effetti della stessa diventano irrevocabili e non più contestabili, con la conseguenza che il socio eventualmente leso potrà agire esclusivamente sotto il profilo risarcitorio.

Ratio Legis

La norma mira a soddisfare un'esigenza di certezza del traffico giuridico e di stabilità degli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie.

Spiegazione dell'art. 2504 quater Codice Civile

L'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ha efficacia sanante con riferimento a tutti i vizi che possano inficiare l'atto di fusione o il procedimento nel suo complesso.
Al fine di garantire la stabilità degli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie, il legislatore assegna a coloro che risultino pregiudicati dalla fusione rimedi di carattere meramente obbligatorio (il risarcimento del danno).
Va in ogni caso evidenziato che i soci, nell'intervallo di tempo che intercorre tra la decisione di fusione e l'iscrizione dell'atto di fusione, hanno la possibilità di impugnare ed ottenere la sospensione della stipula dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2378, 3° comma.

Legittimati attivi alla domanda di
risarcimento dei danni derivanti dalla fusione sono coloro che siano stati lesi, ad esempio, dall'iniquo rapporto di cambio concordato oppure dalla falsità delle situazioni patrimoniali depositate.
In tali casi l'entità del risarcimento va determinata raffrontando la situazione del socio conseguente all'applicazione del rapporto di cambio incongruo e la situazione conseguente all'applicazione del rapporto corretto.

Massime relative all'art. 2504 quater Codice Civile

Cass. civ. n. 8120/2022

In tema di operazioni straordinarie, l'art. 2504 quater c.c. (richiamato anche per le scissioni dall'art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, preclude la possibilità di far valere tanto i vizi dell'atto medesimo, quanto quelli relativi al procedimento di formazione ed alla iscrizione; tuttavia, tale preclusione, essendo finalizzata a preservare l'organizzazione societaria nascente dall'operazione, non impedisce che le parti dell'accordo assumano diverse determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione o di scissione.

Cass. civ. n. 8864/2012

In tema di fusione tra società, la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504 quater c.c. quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, nei limiti in cui essa possa essere ipotizzata, non determina l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione, ormai iscritto nel registro, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo e risultando carente, pertanto, l'interesse all'accertamento dell'inesistenza della delibera prodromica.

Cass. civ. n. 28242/2005

La disposizione di cui all'art. 2504 quater c.c., richiamata anche per le operazioni di scissione dall'art. 2504 novies (oggi art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione delle società, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione; tale preclusione rimane operante anche nel caso in cui si asserisca che l'impugnativa è meramente preordinata ad una futura ed ipotetica azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi.

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