In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso(1).
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Note
Tuttavia, poiché non è richiesto alcun adempimento pubblicitario per il consenso dei creditori o il loro pagamento, può restare incerta per i terzi la decorrenza per l’efficacia della trasformazione.