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Articolo 2470 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia e pubblicità

Dispositivo dell'art. 2470 Codice Civile

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma(1).

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni(2).

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro (2) delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Note

(1) Parole sostituite dall'art. 16, comma 12 quater D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 16, comma 12 quater D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Ratio Legis

La pubblicità ha l'effetto di segnare il momento di efficacia del trasferimento nei confronti della società.

Spiegazione dell'art. 2470 Codice Civile

Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento, occorre distinguere gli effetti:
a) effetti tra le parti:
il trasferimento produce effetto tra le parti con il semplice consenso, qualunque sia la forma adottata;
b) effetti nei confronti della società: il trasferimento ha effetto dal momento del deposito nel Registro delle imprese. Fino a tale momento, nei confronti della società, il socio è ancora cedente, per cui è l'unico legittimato ad esercitare i diritti sociali e ad intervenire in assemblea.
c) effetti nei confronti dei terzi: il legislatore attribuisce all'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese funzione di pubblicità dichiarativa. Nel conflitto tra più aventi causa dal medesimo alienante prevale chi ha iscritto per primo purché sussista la buona fede.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2470 Codice Civile

Cass. civ. n. 25626/2017

L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.l.vo n. 6 del 2003, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem". Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l'adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale.

Cass. civ. n. 23203/2013

L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem". Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante.

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Lory G. chiede
giovedì 05/11/2020 - Marche
“buonasera,
vorrei esporre il seguente quesito:
in caso di decesso dell'amministratore e socio unico di una srl, cosa succede?
chi nomina il nuovo amministratore se gli eredi legittimi accettano l'eredità con beneficio d'inventario?
e se invece gli eredi non accettassero l'eredità?
la società avendo un procuratore speciale con tutti i più ampi poteri può esercitare l'attività in attesa della nomina del nuovo amministratore e nuovi soci?
quale è la procedura invece, in caso di testamento olografo a favore di un soggetto? per la proprietà delle quote e la nomina del nuovo amministratore?
vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e cordiali saluto.
L.”
Consulenza legale i 14/11/2020
La morte del socio unico e amministratore di una S.r.l. comporta il verificarsi di un fenomeno successorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 456 e ss. c.c. e 2469 c.c. in relazione alla partecipazione societaria detenuta dal socio defunto.

Secondo l’ordine stabilito dagli artt. 565 e ss. c.c., gli eredi legittimi, in assenza di un testamento, sarebbero i soggetti a cui dovrebbe essere trasferita tale partecipazione. Laddove questi non accettassero l’eredità, si passerebbe ai soggetti indicati nel suddetto ordine sino ad arrivare allo Stato (se nessuno dei soggetti precedenti accettasse l’eredità).

L’efficacia, nei confronti della società, dell’acquisto mortis causa della partecipazione sociale è subordinata, tuttavia, al deposito presso il registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2470, 2 comma, c.c., della richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento (se del caso), di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione.

L’acquisto della qualità di socio mortis causa presuppone, dunque, un duplice passaggio: l’intervenuta accettazione dell’eredità da parte del chiamato all’eredità (legittimario o altro soggetto successibile o soggetto indicato quale erede in un testamento) e il deposito presso il registro delle imprese della documentazione sopra menzionata. In assenza di tali adempimenti, non si verifica l’acquisto mortis causa della partecipazione.

Declinando tali conseguenze al caso di specie, si può affermare che:
- in tutti i casi in cui si sia in presenza di erede (legittimo, altro successibile o testamentario), che abbia accettato anche solo con beneficio di inventario, l’acquisto mortis causa della partecipazione si verifica con l’adempimento da parte di tale soggetto del deposito della documentazione di cui all’art. 2470, 2 comma, c.c., presso il registro delle imprese. Da quel momento, tale soggetto è considerato socio della S.r.l. e può esercitare ogni diritto sociale, ivi compreso quello di nomina del nuovo amministratore (di competenza dell’organo assembleare);

- se non interviene una accettazione, neppure beneficiata, da parte degli eredi legittimi o altri successibile o non esiste un testamento, la partecipazione del socio defunto dovrebbe essere acquistata in ultima istanza dallo Stato, anche se potrebbe passare un ampio lasso di tempo prima che ciò avvenga;

- in tal caso, nelle more dell’acquisto mortis causa da parte dello Stato, la società resterebbe tuttavia priva sia di un organo assembleare che gestorio (mancherebbero infatti il nuovo acquirente della partecipazione societaria e l’amministratore). Il procuratore speciale di cui viene fatta menzione nel quesito, anche se dotato di più ampi poteri, potrebbe sì compiere le attività che rientrano nella procura conferita, ma non potrebbe comunque approvare il bilancio della s.r.l. (di competenza dell’organo assembleare), cosicché quest’ultima potrebbe andare incontro ad uno scioglimento d’ufficio da parte del registro delle imprese competente, come recentissimamente previsto in base all’art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 76/2020: “Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”.

In conclusione, si deve osservare che, seppur la società possa operare anche in assenza della definizione degli aspetti relativi all’acquisto mortis causa della partecipazione detenuta dal de cuius, avendo un suo procuratore speciale che può compiere determinati atti, l’assenza di una accettazione (anche solo beneficiata) dei chiamati all’eredità (legittimari, altri successibili o testamentari) rende instabile la sopravvivenza della s.r.l. alla luce anche della recentissima normativa emanata. Infatti, determinate attività (come l’approvazione del bilancio, tra tutte) non possono essere svolte dal procuratore speciale.