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Articolo 2409 octiesdecies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Comitato per il controllo sulla gestione

Dispositivo dell'art. 2409 octiesdecies Codice Civile

Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409 septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

  1. a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
  2. b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  3. c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

Ratio Legis

Il comitato per il controllo sulla gestione svolge una funzione di controllo nelle società che optano per un sistema organizzativo di tipo monistico.
Ad esso sono riservate:
- funzioni di vigilanza, inerenti all'adeguatezza della struttura organizzativa societaria, del sistema di controllo interno, amministrativo e contabile, nonché in ordine alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con gli organi di controllo contabile.
Si applicano le norme dettate per il collegio sindacale in tema di riunioni e deliberazioni, nonché di quelle in tema di assistenza alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

Spiegazione dell'art. 2409 octiesdecies Codice Civile

Il consiglio di amministrazione designa alcuni suoi membri a formare il comitato per il controllo sulla gestione.
Si ritiene che nelle società chiuse il comitato possa essere di due componenti, dato che la lettera della norma individua in tre il numero minimo dei componenti per le società aperte.
Lo statuto può rimettere all'assemblea o indicare direttamente il numero dei commissari e le modalità di designazione.
I requisiti dei commissari sono i seguenti:
a) indipendenza (2409 septiesdecies);
b)onorabilità e professionalità ai sensi dello statuto;
c) non avere incarichi operativi nella società.
Inoltre almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori.
Al consiglio di amministrazione compete la sostituzione dei commissari nelle ipotesi di morte, rinuncia, revoca e decadenza.
Chi decade dal comitato per sopravvenuta ineleggibilità retrocede ad amministratore ordinario.

Funzione specifica del comitato è la designazione del presidente, a maggioranza assoluta dei membri.
Il comitato vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, intendendosi il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.
Fermo il divieto di ingerenza, il comitato può essere incaricato dal c.d.a. o per statuto a svolgere varie attività eterogenee.
In caso di denuncia di fatti censurabili il comitato ha gli obblighi di cui all'art. 2408, eccetto la convocazione dell'assemblea.
Il comitato ha struttura pluripersonale e opera come collegio. È tenuto a riunioni trimestrali, anche telematiche.
Il quorum costitutivo è la maggioranza dei commissari in carica, mentre il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei presenti.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 I. IL SISTEMA DUALISTICO Il sistema dualistico prevede la presenza di un "consiglio di gestione", e di un "consiglio di sorveglianza". La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, che è costituito da almeno due componenti anche non soci, ed è nominato dal consiglio di sorveglianza, (art. 2409 novies, primo, secondo e terzo comma): Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, quasi tutte le norme stabilite per il modello tradizionale del consiglio di amministrazione (art. 2409 undecies). Il consiglio di sorveglianza è costituito da almeno tre componenti, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e, salvo quanto previsto nell'art. 2409 duodecies, secondo comma, è nominato dall'assemblea ordinaria. Esso ha compiti compositi, poiché gli sono attribuite sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale (art. 2409 terdecies, terzo comma e 2409 quaterdecies, primo comma) sia larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria (nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, loro retribuzione, approvazione del bilancio, promozione dell'azione sociale di responsabilità: art. 2409-terdecies). In considerazione del loro rilevante ruolo, alle deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono in generale applicabili le disposizioni in tema di voto, di validità e di impugnazione stabilite dall'art. 2388 del c.c. per le deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2409-quaterdecies, primo comma). Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo, che è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo Statuto della Società Europea stabilito dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 ottobre 2001, attua un modello di "governance" in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio di sorveglianza. Si tratta pertanto di un sistema in cui la proprietà non nomina gli amministratori e non approva il bilancio ma decide sull'elezione del consiglio di sorveglianza, che è l'organo misto di gestione e di controllo, così indirettamente determinando le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura della società (operazioni sul capitale, fusione e, più in generale, delibere dell'assemblea straordinaria). Date queste caratteristiche è quindi il modello di amministrazione che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali). II. IL SISTEMA MONISTICO Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: le principali differenze consistono nella impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale. Quest'ultimo è sostituito dal "comitato per il controllo sulla gestione", nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409 octiesdecies, terzo comma). La circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un comitato formato all'interno del consiglio di amministrazione, non determina un minor rigore dell'attività di controllo, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri di tale comitato coincidono con quelli del collegio sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento (art. 2409 noviesdecies, che richiama l'art. 2387 del c.c.). Tutte le società che adottano il sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione. Il sistema monistico, come quello dualistico, è anch'esso largamente ispirato allo Statuto della Società Europea, e attua un modello di "governance" semplificato e più flessibile rispetto agli altri modelli alternativi. Esso tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo. III. IL SISTEMA TRADIZIONALE Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che, come si è detto, si applica in mancanza di diversa scelta statutaria, continua a basarsi sulla distinzione tra un organo di gestione - amministratore unico o consiglio di amministrazione - e un organo di controllo, il collegio sindacale. A quest'ultimo, però, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 58/1998 per le società quotate, è sottratto il controllo contabile, che, con l'eccezione di cui all'art. 2409 bis, terzo comma (per il quale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, è possibile prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale: in tal caso, però, il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia), è obbligatoriamente effettuato da un revisore - persona fisica o società di revisione - iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una società di revisione.

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