(1)Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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