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Articolo 2361 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Partecipazioni

Dispositivo dell'art. 2361 Codice Civile

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto [2328, n. 3], non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto [2379, 2424, n. 10].

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 24, comma 2, lettera d) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

Ratio Legis

Il divieto mira ad impedire che, attraverso l'assunzione di una partecipazione in altra impresa, possa venire di fatto modificato l'oggetto sociale, senza le forme previste dalla legge (deliberazione dell'assemblea straordinaria), oppure possano alterarsi sensibilmente le condizioni di rischio dell'investimento effettuato dai soci (in caso di assunzione di una partecipazione ad una società di persone).

Spiegazione dell'art. 2361 Codice Civile

La norma non vieta in radice la possibilità per le s.p.a. di partecipare ad altre società di capitali, bensì si preoccupa di evitare che l’acquisizione della partecipazione determini l’effetto di mutare sensibilmente l’oggetto sociale e le condizioni di rischio dell’investimento, senza consentire ai soci di valutare ed eventualmente approvare, in sede di assemblea straordinaria, la proposta di modifica dell’oggetto sociale.
L’operatività del divieto dipenderà dunque dall’estensione e dalla determinatezza dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo.

A tal proposito si usa distinguere tra:
a) società finanziarie: hanno ad oggetto esclusivo o principale l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, sicché il divieto non potrà applicarsi a tali società;
b) società operative: l’acquisizione di partecipazioni in altre società non costituisce l’oggetto principale dell’attività societaria, ma è prevista genericamente nello statuto. In questo caso, per verificare il rispetto di quanto sancito al primo comma, dovrà necessariamente guardarsi in concreto alla misura della partecipazione assunta e al tipo di attività nella quale gli amministratori abbiano deciso di investire.

Il secondo comma della norma ammette infine l’acquisizione di partecipazioni sociali in società di persone, se espressamente autorizzata dall'assemblea ordinaria. La mancanza dell’autorizzazione assembleare è fonte di responsabilità per gli amministratori ed incide sull’opponibilità ai terzi dell’acquisizione, non sulla sua validità. Ciò consente, peraltro, di ritenere configurabile la partecipazione di una società di capitali ad una società personale di fatto.

Massime relative all'art. 2361 Codice Civile

Cass. civ. n. 1095/2016

La partecipazione di una societą a responsabilitą limitata in una societą di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le societą per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.. Pertanto, accertata l'esistenza di una societą di fatto insolvente della quale uno o pił soci illimitatamente responsabili siano costituiti da societą a responsabilitą limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l. fall., senza necessitą dell'accertamento della loro specifica insolvenza.

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