L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto [2328, n. 3], non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto [2379, 2424, n. 10].
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato(1)(2).
Note
Si tratta di una novità apportata dall riforma del diritto societario, in quanto si consente alle società di capitali, nel rispetto di tale disposizione, la partecipazione in società di persone, derogando ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto costitutivo della partecipazione di una società di capitali in società di persone doveva considerarsi nullo per violazione di norme imperative.