(massima n. 1)
In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsitā e l'erroneitā delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, č sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.