Cass. civ. n. 6220/2013
In tema di societā di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attivitā economica.
Cass. civ. n. 236/1978
L'art. 2434 c.c. dettato per le societā per azioni ma applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute stabilisce che la responsabilitā dei direttori generali per irregolaritā nella gestione sociale non č esclusa dalla approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Tuttavia, la presentazione del bilancio da parte degli organi sociali responsabili dell'associazione (tesorerie, collegio sindacale, presidente e giunta esecutiva) comporta approvazione e ratifica della relativa predisposizione, le quali escludono il licenziamento in tronco del direttore per irregolaritā nella formazione del bilancio stesso.