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Articolo 2301 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Divieto di concorrenza

Dispositivo dell'art. 2301 Codice Civile

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente [2595] con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente [2291, 2318, 2462](1).

Il consenso si presume [2727], se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286 [2390](2).

Note

(1) Il divieto di concorrenza è operante finchè una persona riveste la qualità di socio, salvo le parti non pattuiscano di estendere il divieto anche dopo il recesso del socio dalla società.
La violazione è configurabile nel caso in cui l'attività concorrenziale del socio possa effettivamente arrecare un pregiudizio a quella della società (ad esempio se il socio esercita un'attività concorrenziale in un luogo lontano da quello in cui opera la società non vi sarà alcuna violazione, risultando indifferente per la società l'attività svolta dal socio).
(2) La violazione del divieto può comportare l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286.

Ratio Legis

Il divieto di concorrenza nasce dalla considerazione che il socio di una s.n.c. è sempre ben informato dell'andamento della gestione sociale e svolgendo attività concorrente, potrebbe non aver pieno interesse allo svolgimento dell'attività comune della società.
Inoltre attraverso l'esercizio di attività concorrente, potrebbe sfruttare tali sue cognizioni per danneggiare la società.

Spiegazione dell'art. 2301 Codice Civile

La norma in oggetto ha lo scopo di tutelare la società dai danni che potrebbe causarle da un'attività concorrenziale diretta o indiretta del socio.
In seconda battuta tende anche ad impedire che il socio trascuri eccessivamente l'attività sociale per dedicarsi ad altro.
Per tali motivi il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare, come socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente.
L'inosservanza di tale obbligo presenta delle importanti conseguenze, dato che il socio dovrà innanzitutto risarcire eventuali danni causati dalla sua attività di concorrenza. Inoltre l'attività svolta in concorrenza può sicuramente costituire una giusta causa di esclusione del socio (art. 2286), nonché di revoca del mandato di amministrazione per il socio amministratore (art. 2259).
Se l'attività concorrente preesisteva alla stipula dell'atto costitutivo, si presume il consenso implicito degli altri soci alla continuazione di essa, salvo prova contraria in merito alla loro conoscenza dell'attività o della partecipazione ad altra società.

Massime relative all'art. 2301 Codice Civile

Cass. civ. n. 10715/2016

Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.

Cass. civ. n. 1301/1990

Il consenso degli altri soci all'attività concorrenziale del singolo socio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 c.c., integrando rinuncia ad un diritto disponibile, opera a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato, resta fermo nonostante eventuali ripensamenti successivi e può essere espresso anche tacitamente, per facta concludentia. (Nella specie, collaborazione professionale prestata per il buon esito dell'iniziativa imprenditoriale del socio).

Cass. civ. n. 2176/1977

Qualora il socio di una società in nome collettivo incorra in violazione del divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 primo comma c.c., la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni, ai sensi del terzo comma della norma medesima, spetta esclusivamente alla società, e non, quindi, al singolo socio. Questo principio opera anche nel caso di società formata da due soli soci, ovvero di società messa in liquidazione, in quanto pure in tali ipotesi non viene meno l'autonomia della società stessa, quale entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappresentanti (nel caso di liquidazione, a mezzo dei liquidatori ai sensi dell'art. 2310 c.c.).

Cass. civ. n. 1977/1973

L'attività concorrenziale del socio di una società in nome collettivo può costituire violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c. anche quando si concreta nella costituzione, da parte del socio stesso, di una società a responsabilità limitata con identico oggetto, della quale egli assuma la titolarità esclusiva del capitale e la qualità di amministratore.

Cass. civ. n. 3869/1968

Legittimata a proporre l'azione prevista dall'art. 2301 c.c. (risarcimento di danni per illecita concorrenza) è unicamente la società.

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