La comunione(1) costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III(2).
Note
(1)
La comunione al solo scopo del godimento non rappresenta un fenomeno sociale ed in quanto tale trova la propria disciplina nelle norme sancite in tema di comunione ordinaria (1100 ss.).
(2)
L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.