Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4053 del 3 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, giā gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l'insorgere non giā della comunione di godimento di cui all'art. 2248 c.c. — la quale non č configurabile nel caso in cui l'oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l'azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all'esercizio dell'impresa — bensė di una societā di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota č suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la societā irregolare e con esclusione dell'applicabilitā dell'art. 2556 c.c. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietā o del godimento dell'azienda.

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