Società e comunione
Dall'articolo in esame è desumibile il principio secondo cui la comunione di godimento non è riconducibile alla società. Questo perchè la società è un contratto che ha ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività produttiva, mentre la comunione è una situazione giuridica di contitolarità di un diritto reale (art. 1100 c.c.). Dunque, la comunione ha ad oggetto il semplice godimento di un bene comune, mentre nella società i beni hanno una funzione servente rispetto all'attività d'impresa.
Un'ulteriore differenza sta nel fatto che, mentre i beni appartenenti ad una società hanno uno specifico vincolo di destinazione, ciò non avviene per i beni in comunione rispetto ai quali i comproprietari esercitano un autonomo potere rispetto agli altri condividendi. Inoltre, i soci non possono provocare, a loro discrezione, lo sciogliemento della comunione oppure servirsi liberamente degli stessi per fini estranei all'attività sociale.
Non sempre è agevole distinguere l'ambito di applicazione tra la disciplina della comunione e quella della società, tuttavia ciò che rileva è che l'esercizio di un'attività produttiva non è mai di mero godimento e che solo quest'ultimo è sottratto, dall'art. 2248 del c.c., al regime patrimoniale dell'impresa.
Sulla base di quanto esposto, risultano evidenti le differenze tra la società, come istituto giuridico tipizzato, ed altri istituti similiari.
In particolare la società si distingue:
- dalla comunione d'azienda: che è la comunione di un bene produttivo, il cui godimento determina l'esercizio d'impresa solo se è diretto ovvero nel caso di esercizio in proprio, mentre nel caso di godimento indiretto (esempio di un'azienda in affitto ad un terzo che agisce in proprio) si configura la semplice comunione di un bene produttivo. Si pensi all’acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell’azienda – già gestita, a scopo di profitto, dall’originario imprenditore individuale –, solitamente tale negozio dà vita ad un rapporto societario, piuttosto che ad una vera e propria comunione di godimento di cui l'art. 2248 c.c. – la quale non è configurabile nel caso in cui l’oggetto di comune utilizzazione sia costituito dall'azienda stessa, secondo la sua strumentale destinazione all’esercizio dell’impresa
- dalla associazione: la quale, pur potendo svolgere attività economica, è priva del c.d. lucro soggettivo, essendo caratterizzata dalla eterodestinazione dei risultati dell'attività economica allo scopo ideale ed altruistico;
- dalla associazione in partecipazione: costituita dal contratto con cui un imprenditore attribuisce ad un soggetto la partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto;
- dall'impresa coniugale: costutuita dalla gestione congiunta dei coniugi in comunione legale dei beni di un'azienda, costituita dopo il matrimonio.