Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23952 del 2 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietą del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di societą, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attivitą svolta a fine di lucro da parte di pił soggetti, per l'esercizio della quale non č necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la societą opera.

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