Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3028 del 6 febbraio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, č configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della societā regolare oppure della societā irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e societā č infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attivitā imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.

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