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Articolo 2591 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rinvio alle leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2591 Codice Civile

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2590, 2592].

Ratio Legis

Il codice civile fissa i principi generali che poi vanno integrati con la normativa speciale prevista in materia.

Spiegazione dell'art. 2591 Codice Civile

La materia dei brevetti per invenzioni industriali è disciplinata, oltre che dagli articoli che precedono, da numerose leggi speciali.
In primo luogo, è da ricordare il c.d. Codice della proprietà industriale, così come novellato dal d.lgs. 131/2010, che disciplina non solo i segni distintivi, ma anche le invenzioni industriali, le nuove varietà vegetali e i modelli in ogni loro aspetto. Il d.lgs. n. 30/2005 ha comportato l'abrogazione del r.d. n. 1127/1939 (l. inv.), del Reg. n. 244/1940, così come modificati dal d.P.R. n. 338/1979 per adeguare la nostra legislazione interna agli impegni assunti in sede internazionale comunitaria. Particolare rilevanza riveste inoltre il d.l. 29 dicembre 2006, n. 3, che ha dato attuazione alla Direttiva 1998/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche la cui disciplina è stata trasfusa nel c.p.i. solo con il d.lgs. n. 131/2010.

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