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Articolo 2215 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Documentazione informatica

Dispositivo dell'art. 2215 bis Codice Civile

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni(1).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 12 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modifiche nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Ratio Legis

La norma prevede l'assolvimento dei soli obblighi di regolare tenuta con strumenti informatici dei registri ed ha valenza civilistica e non fiscale.

Spiegazione dell'art. 2215 bis Codice Civile

La norma prevede l’apposizione della marcatura temporale e della firma digitale ogni tre mesi per la regolare tenuta informatica di libri, repertori e scritture.
Tale norma legittima nel codice civile i documenti informatici.
L'articolo prevede l'assolvimento dei soli obblighi di regolare tenuta con strumenti informatici dei registri: l’apposizione ogni tre mesi a far data dalla messa in opera della “marcatura temporale” e della firma digitale dell'imprenditore serve solo a formare, ovvero stabilizzare, correttamente il documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti, in modo che esso possa civilisticamente assolvere le funzioni di numerazione progressiva e vidimazione.

La norma mira a garantire solo una corretta formazione del documento, attraverso la garanzia di immodificabilità e staticità fornita dalla firma digitale, di conseguenza si ritiene che l’imprenditore dovrà semplicemente assicurarne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, attraverso una precedente apposizione di una marcatura temporale interna, intesa come riferimento temporale, così da rendere i documenti consultabili in ogni momento, dopo aver reso i dati inalterabili e integri e aver assicurato la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite
Il processo di conservazione digitale dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili formati su supporti informatici, (regolarmente vidimati e numerati trimestralmente con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale), deve considerarsi, invece, concluso annualmente soltanto con l'apposizione sull'insieme dei documenti, ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti informatici della firma digitale e della marca temporale a cura del responsabile della conservazione.

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