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Articolo 2175 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Perimento del bestiame

Dispositivo dell'art. 2175 Codice Civile

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1218, 1258, 2174, 2176].

Ratio Legis

La norma disciplina la responsabilità del soccidario per il perimento del bestiame dipendente da sua colpa.

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