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Articolo 2151 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese per la coltivazione

Dispositivo dell'art. 2151 Codice Civile

(1)Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2147] ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali [, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi](2).

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [1282, 1815], sino alla scadenza dell'anno agrario [in corso](2), le spese indicate nel comma precedente, [salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [1652, 2154]](2).

Note

(1) Articolo così implicitamente sostituito dall'art. 5, legge n. 756/1964 (Norme in materia di contratti agrari).
(2) Inciso abrogato dalla norma citata alla nota (1).

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