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Articolo 2141 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2141 Codice Civile

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [2142, 2150], si associano(1) per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse [2135] al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [2155, 2156, art. 2164 del c.c., 2187].

Note

(1) Il contratto di mezzadria è soggetto alla forma scritta [1350] solo nell'ipotesi di durata ultranovennale, mentre non è richiesta nel caso in cui manchi una pattuizione in ordine alla durata.

Ratio Legis

Requisiti essenziali del rapporto di mezzadria sono:
a) partecipazione al contratto del mezzadro in proprio e come rappresentante della famiglia colonica;
b) terreno fornito di casa colonica, dotata di quanto necessario per svolgere l'attività agricola.

Massime relative all'art. 2141 Codice Civile

Cass. civ. n. 8515/2004

Il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori.

I contratti agrari "atipici" o "misti", già soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 11 del 1971, sono stati assoggettati anche alla legge n. 203 del 1982, la quale non si limita a regolare i contratti tipici di mezzadria e colonia parziaria, atteso che la interpretazione restrittiva del disposto dell'art. 25 primo comma, non sorretta da alcun criterio interpretativo, è superata dal riferimento, contenuto nel secondo comma dello stesso articolo, ai contratti di compartecipazione agraria, e pertanto, anche ai rapporti "atipici" in quanto non autonomamente disciplinati dal codice civile o dalle altre leggi speciali.

La richiesta di trasformazione in affitto dei contratti di affitto misto, colonia parziaria e mezzadria, prevista dall'art. 24 primo comma della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e configurante un negozio unilaterale recettizio, deve essere espressa e non equivoca, ancorché non siano necessarie formule sacramentali. Ne consegue che la stessa non può concretizzarsi in comportamenti concludenti quali la mera detenzione del fondo e il protratto, sistematico, inadempimento agli obblighi contrattuali.

Il diritto del proprietario di un fondo rustico di conseguire il diretto godimento del proprio bene esercitando l'azione contrattuale volta a far dichiarare che è venuto meno il titolo (contratto agrario) in forza del quale il godimento era stato attribuito ad altri, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.

Cass. civ. n. 19046/2003

Quando due giudizi tra le stesse parti (nella specie, giudizio di opposizione proposta dal proprietario di un fondo alla richiesta di conversione in affitto di un asserito rapporto di mezzadria, preceduto da un giudizio possessorio nel quale i sedicenti mezzadri lamentavano lo spoglio del fondo stesso da parte del proprietario) abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato (nella specie, giudicato possessorio), l'accertamento compiuto in ordine a una situazione giuridica - o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punti decisivi - comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il giudizio instaurato successivamente (nella specie, l'opposizione alla richiesta di conversione del rapporto agrario) abbia finalità diverse da quelle che costituirono il "petitum" e lo scopo del primo.

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