Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8515 del 5 maggio 2004

(5 massime)

(massima n. 1)

ll giudicato implicito può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa. Ne consegue che va escluso che la statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per l'inosservanza dell'onere di cui all'art. 5, comma terzo, legge n. 203 del 1982, implichi un qualsiasi accertamento sulla esistenza, alla data della domanda, di un contratto agrario, atteso che la verifica relativa all'improponibilità della domanda preclude al giudice ogni altro accertamento di fatto.

(massima n. 2)

Il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori.

(massima n. 3)

I contratti agrari "atipici" o "misti", già soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 11 del 1971, sono stati assoggettati anche alla legge n. 203 del 1982, la quale non si limita a regolare i contratti tipici di mezzadria e colonia parziaria, atteso che la interpretazione restrittiva del disposto dell'art. 25 primo comma, non sorretta da alcun criterio interpretativo, è superata dal riferimento, contenuto nel secondo comma dello stesso articolo, ai contratti di compartecipazione agraria, e pertanto, anche ai rapporti "atipici" in quanto non autonomamente disciplinati dal codice civile o dalle altre leggi speciali.

(massima n. 4)

La richiesta di trasformazione in affitto dei contratti di affitto misto, colonia parziaria e mezzadria, prevista dall'art. 24 primo comma della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e configurante un negozio unilaterale recettizio, deve essere espressa e non equivoca, ancorché non siano necessarie formule sacramentali. Ne consegue che la stessa non può concretizzarsi in comportamenti concludenti quali la mera detenzione del fondo e il protratto, sistematico, inadempimento agli obblighi contrattuali.

(massima n. 5)

Il diritto del proprietario di un fondo rustico di conseguire il diretto godimento del proprio bene esercitando l'azione contrattuale volta a far dichiarare che è venuto meno il titolo (contratto agrario) in forza del quale il godimento era stato attribuito ad altri, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.

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