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Articolo 2029 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Capacitā del gestore

Dispositivo dell'art. 2029 Codice Civile

Il gestore deve avere la capacità di contrattare(1)(2).

Note

(1) La capacità contrattuale presuppone, ovviamente, la capacità d'agire (2 c.c.). Se la gestione riguarda un attività materiale secondo alcuni sarebbe sufficiente la capacità naturale (428 c.c.).
(2) Si ritiene che se il gestore è incapace la gestione è inefficace nei confronti dell'interessato, salvi i diritti dei terzi in buona fede (1175 c.c.). Inoltre, l'interessato ha la possibilità di agire verso il gestore per indebito arricchimento (2033 c.c.).

Ratio Legis

La capacità contrattuale è necessaria perchè la gestione può sostanziarsi nella stipula di contratti.

Spiegazione dell'art. 2029 Codice Civile

Il problema della capacità del gestore

La norma è nuova non essendovi nel Codice del '65 alcun ac­ecina) alla questione. La capacità del gestore era invece già contemplata nell’art. 1 cpv. del progetto italo-francese.

Il silenzio del codice abrogato su questo fondamentale punto aveva dato luogo a controversie notevoli, in quanto, mentre alcuni studiosi hanno ritenuto essere necessaria per obbligarsi come gestore la capacità di obbligarsi per contratto, altri hanno vigorosamente sostenuto la sufficienza della capacità naturale.

La disputa non ha più alcuna ragione di essere avanti alla precisa dizione dell'articolo in esame. « Chi non è capace di contrattare—osserva la rela­zione al Re — non può ingerirsi nella sfera altrui, perché, a causa della I sua inesperienza, potrebbe danneggiare il dominus, e quindi, per la responsabilitá conseguente, pregiudicare il patrimonio proprio: l'esigenza di tutelare l'incapace non ammetteva soluzione diversa alla questione, de iure condito di difficile scioglimento ».

La norma di questo articolo è connessa alla posizione decisa, presa dal vigente codice a favore della teoria soggettiva.

Se esiste una volontà specifica di gerire l'affare altrui, e se a questa volontà d'ordinamento giuridico connette la possibilità di far nascere l'ob­bligo di cui all' art. 2028 del c.c., è naturale ed indispensabile che l'ordinamento giuridico chieda al gestore la capacità specifica di obbligarsi, poiché non vi è, in effetti, differenza fra la situazione di chi si obbliga ex contractu e quella di chi si obbliga gerendo affari altrui. Nell'un caso come nell'altro le conse­guenze giuridiche sono connesse alla esistenza di una volontà specifica. Nel­l'un caso come nell'altro le conseguenze giuridiche sono volute dalla legge, e l'agente si limita a volere le conseguenze pratiche dell'atto. Il cambiamento dell'oggetto — da una parte volere gli atti che concretano il contratto, dal­l'altra volere gli atti che concretano la gestione — muta la natura dell'animus specificamente richiesto per i due diversi negozi, ma non potrebbe giustificare la richiesta di una diversa capacità.

Se la volontarietà della gestione degli affari altrui è intesa, come la in­tende il Codice civile, quale « animus negotia aliena gerendi », è ovvio — e la tesi fu sostenuta da alcuni eminenti civilisti che, sotto l'impero del vecchio codice interpretavano appunto in questo senso la volontarietà — che per essa sia necessaria nel gestore la capacità di obbligarsi validamente di fronte al dominus.

Cosa debba intendersi per capacità di contrattare è cosa nota. In base ai principi generali del nostro diritto positivo la capacità è la regola, mentre l'incapacità è l'eccezione, e sono pertanto legalmente capaci tutte le per­sone che non siano dichiarate incapaci dalla legge, quali i minori, gli in­terdetti e gli inabilitati

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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