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Articolo 2023 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasferimento mediante girata

Dispositivo dell'art. 2023 Codice Civile

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario(1). Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario [2356](2).

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente(3).

Note

(1) Non è ammessa, invece, girata in bianco (2009, 2 c.c.).
(2) Il titolo non è interamente liberato quando la prestazione, che grava anche sul titolare, non è totalmente adempiuta. In questo caso la sottoscrizione del giratario serve a dimostrare la sua volontà di assumere l'obbligazione solidalmente al girante (1292 c.c.).
(3) Viene riprodotta la regola della doppia annotazione (2022 c.c.).

Ratio Legis

La norma introduce una forma di trasferimento più snella di quella di cui all'art. 2022 c.c. allo scopo di favorire una maggior circolazione di tali titoli di credito.

Spiegazione dell'art. 2023 Codice Civile

La girata come mezzo di trasferimento dei titoli nominativi

L'art. 2023, 1 comma nuovo cod. civ., in maniera conforme all'abrogato art. 11, 1 comma R. D. 7 giugno 1923, n. 1364, ammette la tra­sferibilità dei titoli nominativi « anche mediante girata ».

Il che, come si è bene osservato rispetto all'art. 11 testé cit., non importa l'annullamento della differenza fra la legge di circolazione dei titoli in parola e quella dei titoli all'ordine. Infatti, l'art. 2023, 3° comma, in quanto, al pari del cit., art. 11, 8° comma, dispone precisamente che « il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro» — «lascia chiaramente intendere che gli effetti della girata di titoli nominativi si limitano ai rapporti fra girante e giratario immediato o giratari successivi e anche nei confronti della generalità dei terzi, ma non hanno efficacia di fronte ad uno speciale terzo: l'emittente, rispetto a cui il trasferimento si opera sempre mediante annotazione sul regi­stro.... »

Il diritto di ottenere tale annotazione spetta, in tale caso di girata, naturalmente al soggetto attivamente legittimato all'esercizio dei diritti carto­lari, ossia, come di regola in materia di titoli all'ordine (art. 2008 nuovo Cod. civ.), a chi agli estremi del «possesso» e della «presentazione del titolo», e della «propria identificazione », aggiunge quello della « risultanza dal contesto del titolo della investitura del diritto cartolare », nel senso che questa (investitura) deve apparire da « una serie continua di girate » (art. 2023, 3 comma).


Forma della girata dei titoli nominativi

Tuttavia, nella fattispecie, la forma della girata è disciplinata in maniera difforme da quella sancita nella norma generale del precedente art. 2009 del c.c.; per ciò che:

I) « La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario » (art. 2023, 2 comma); cioè deve essere in pieno o nominativa, e, correlativamente, non pub essere in bianco. Il quale divieto trova un precedente legislativo nell'abrogato art. II, 2 comma, R. D. L. 7 giugno 1923, e fu, qui, attribuito alle « preoccupazioni fiscali del legislatore ».

2) La firma del girante deve essere «autenticata da un Notaio o da un Agente di cambio» (art. 2023); onde da questa disposizione, come già dal cit. art. 11, 3 comma, viene statuita una esigenza formale ignota al diritto cambiario, ed anche al diritto dei titoli di credito in generale.


Girata di titoli nominativi non interamente liberati

Ove si tratti di « titoli non interamente liberati», quali possono essere le azioni delle società (artt. 2354, n. 4 e 2356 Cod. civ.), « è necessaria anche la sottoscrizione del giratario» (art. 2023, 2° comma), — sotto­scrizione, che è sottoposta anche essa alla predetta esigenza della autentica­zione ad opera di un Notaio o Agente di cambio, — e che importa, da parte del giratario, l'assunzione dell'obbligazione solidale (col girante) di pagare il residuo debito verso l'emittente (art. 2356 cit.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2023 Codice Civile

Cass. civ. n. 1588/2017

Nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo. Ne consegue che, quando vi sia stato il trasferimento della partecipazione, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert e non può addurre la mala fede del possessore del titolo per rifiutarvi di procedervi senza che sia stato privato di effetti il trasferimento, mediante il positivo esercizio delle azioni a ciò destinate.

Cass. civ. n. 6282/2004

In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella - non consentita sui titoli di tale natura - della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 c.c., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula «per mandato specifico» senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).

Cass. civ. n. 1117/1998

In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 2023 c.c. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari, nominativi, ma requisito per l'opponibilità del trasferimento alla società, che in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova può essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo).

Cass. civ. n. 3362/1977

La mancanza di data, nella girata di titolo nominativo (nella specie, azione), non comporta la nullità della girata medesima, in difetto di un'espressa comminatoria di legge, trattandosi di requisito non essenziale al perfezionamento ed all'efficacia dell'atto. Diversamente da quanto accade in tema di circolazione dei titoli all'ordine, la girata del titolo nominativo (nella specie, certificato azionario) a mezzo di un soggetto (nella specie, agente di cambio) che dichiari nel documento di agire in nome del legittimo portatore, ma senza che dal documento medesimo risulti il conferimento del potere rappresentativo, interrompe la serie continua delle girate, richiesta dalla disciplina che regola la circolazione del titolo, con la conseguenza che chi successivamente ne acquisti il possesso; ancorché in buona fede, non può invocare la tutela prevista dall'art. 1994 c.c., la quale postula il rispetto di quella disciplina, e rimane soggetto all'azione di rivendicazione.

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