(massima n. 1)
In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 2023 c.c. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalitā meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non č condizione di validitā della girata dei titoli azionari, nominativi, ma requisito per l'opponibilitā del trasferimento alla societā, che in tal modo acquisisce la prova che la girata č stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova puō essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo).