Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19037 del 25 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro, che comprenda la riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali, non sussiste violazione del divieto di dequalificazione qualora le mansioni del lavoratore, a seguito del riclassamento, non mutino rispetto al precedente inquadramento, poiché si realizza una violazione dell'art. 2013 c.c. solo se il dipendente venga adibito a differenti mansioni, compatibili con la nuova classificazione ma incompatibili con la sua storia professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, precisando che il lavoratore per acquisire il diverso parametro retributivo richiesto avrebbe dovuto prima ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore secondo il previgente accordo nazionale, in ragione delle pregresse mansioni da ultimo svolte di fatto, e, quindi, rivendicare il superiore parametro secondo la corrispondenza della tabella di derivazione del nuovo accordo).

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