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Articolo 1943 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obbligazione di prestare fideiussione

Dispositivo dell'art. 1943 Codice Civile

Il debitore obbligato a dare un fideiussore [1179] deve presentare persona capace, che possieda(1) beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Note

(1) Il fideiussore risponde dell'obbligazione garantita con tutti i propri beni (1936 c.c.): quindi, più correttamente, la norma si riferisce ai beni in proprietà (832 c.c.) e non a quelli di cui abbia il possesso (1140 c.c.).

Ratio Legis

Se la legge impone che sia necessario un fideiussore, questo deve anche possedere determinati requisiti, poichè altrimenti la sua presenza diventerebbe inutile. In particolare, il requisito dell'essere proprietario di beni sufficienti a garantire il debito serve, appunto, direttamente allo scopo di garanzia mentre quello inerente il domicilio consente al creditore di monitorarne la situazione patrimoniale.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

615 Ho raggruppato sotto l'unico articolo 719 gli articoli 705-707 del progetto del 1936: la nuova sistemazione non ha carattere esclusivamente formale perché vuole evitare la perpetuazione dell'equivoco cui hanno dato luogo i separati articoli 1904, 1905 e 1906 cod. civ. Essi da alcuni sono stati considerati applicabili anche alla fideiussione volontaria, mentre, in realtà si riferiscono esclusivamente alle ipotesi in cui il debitore sia tenuto a presentare un fideiussore in forza di una precedente convenzione, o della legge o di una sentenza.
Quanto al contenuto della norma, è sembrata troppo restrittiva la regola dell'articolo 1904 cod. civ. accolta dalla Commissione reale (articolo 705), secondo cui il fideiussore deve avere il domicilio nel distretto della Corte d'Appello in cui la fideiussione va prestata: perciò si è detto che gli debba semplicemente eleggere domicilio in detta giurisdizione se non ve l'abbia, poiché anche in questa ipotesi è consentito al creditore di promuovere il giudizio senza difficoltà processuali.
Circa i beni del fideiussore, è apparsa garanzia sufficiente richiedere che essi siano capaci di ipoteca e situati nel territorio del Regno, senza prescrivere, come faceva il codice, che non siano litigiosi e che non si trovino a tale distanza da rendere difficili gli atti esecutivi: per verità, quest'ultima condizione era stata già respinta anche dalla Commissione reale (articolo 706 del suo progetto).

Massime relative all'art. 1943 Codice Civile

Cass. civ. n. 13652/2006

L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 c.c., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore.

Cass. civ. n. 8064/1992

Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, mentre (salvo diverse intese tra le parti) il debitore resta ad esso estraneo anche nel caso in cui il debitore abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione (art. 1943 c.c.). Peraltro, il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non impedisce che nei rapporti fra creditore e debitore l'inadempimento dell'obbligazione da questi assunta di prestare la fideiussione (ovvero, in caso di revoca della fideiussione in corso di rapporto, di sostituire il fideiussore con altra garanzia personale idonea), possa avere rilevanza come causa di sospensione dell'esecuzione dell'obbligazione principale ovvero di risoluzione del contratto cui la fideiussione.

Cass. civ. n. 612/1981

L'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore di cui garantisce l'adempimento; tuttavia, nei rapporti tra il creditore e il debitore principale l'obbligo da questi assunto di fare prestare da altri la fideiussione, può assumere rilevanza negoziale — sia sotto il profilo della solvibilità del garante, che dell'efficacia negoziale del rapporto di assunzione dell'obbligo di garanzia — così importante da giustificare la risoluzione del contratto in cui tale obbligo è previsto, nell'ipotesi di suo inadempimento. (Nella specie, i giudici del merito hanno dichiarato la risoluzione della convenzione conclusa tra l'attore e la società convenuta, in quanto la fideiussione bancaria è stata considerata insufficiente rispetto a quella pattuita).

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