Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8064 del 27 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, mentre (salvo diverse intese tra le parti) il debitore resta ad esso estraneo anche nel caso in cui il debitore abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione (art. 1943 c.c.). Peraltro, il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non impedisce che nei rapporti fra creditore e debitore l'inadempimento dell'obbligazione da questi assunta di prestare la fideiussione (ovvero, in caso di revoca della fideiussione in corso di rapporto, di sostituire il fideiussore con altra garanzia personale idonea), possa avere rilevanza come causa di sospensione dell'esecuzione dell'obbligazione principale ovvero di risoluzione del contratto cui la fideiussione.

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