Cassazione civile Sez. III sentenza n. 612 del 27 gennaio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore di cui garantisce l'adempimento; tuttavia, nei rapporti tra il creditore e il debitore principale l'obbligo da questi assunto di fare prestare da altri la fideiussione, può assumere rilevanza negoziale — sia sotto il profilo della solvibilità del garante, che dell'efficacia negoziale del rapporto di assunzione dell'obbligo di garanzia — così importante da giustificare la risoluzione del contratto in cui tale obbligo è previsto, nell'ipotesi di suo inadempimento. (Nella specie, i giudici del merito hanno dichiarato la risoluzione della convenzione conclusa tra l'attore e la società convenuta, in quanto la fideiussione bancaria è stata considerata insufficiente rispetto a quella pattuita).

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