Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18650 del 12 settembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) va distinta dalla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all'art. 1940 cod.civ., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore, e non l'adempimento dell'obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore. Ne consegue che, dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore.

(massima n. 2)

Perché ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito.

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