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Articolo 1907 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Assicurazione parziale

Dispositivo dell'art. 1907 Codice Civile

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro(1), l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta(2), a meno che non sia diversamente convenuto(3).

Note

(1) In tal caso si ha la c.d. sottoassicurazione: le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l'intero valore. Poichè la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell'assicurazione per responsabilità civile (v. 1917 c.c.).
(2) Tale inciso fa applicazione della regola c.d. proporzionale che si basa sulla proporzione tra valore effettivo del bene e valore garantito.
(3) La deroga si sostanzia nella c.d. assicurazione a primo rischio con la quale si conviene che verrà indennizzato il danno realmente subito ma entro dei massimali prestabiliti.

Ratio Legis

La possibilità della c.d. sottoassicurazione consente alle parti di convenire l'assicurazione solo per una parte del valore della cosa, per il caso in cui non vogliano o non abbiano interesse ad assicurare il bene per l'intero valore. In tal caso il fatto che l'indennizzo sia proporzionale al valore coperto è espressione del principio della necessaria corrispondenza tra premio corrisposto ed alea sopportata (v. 1882 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1907 Codice Civile

Cass. civ. n. 25405/2013

La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.

Cass. civ. n. 13754/2006

In riferimento ai procedimenti iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale non può essere contenuta per la prima volta nell'atto di appello, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 21 Luglio 2001).

Cass. civ. n. 44/1991

Con riguardo a polizza di assicurazione contro i danni cosiddetta «a primo rischio», cioè con patto di deroga, in favore dell'assicurato, della regola della proporzionale riduzione dell'indennizzo in caso di inferiorità del valore assicurato rispetto a quello reale (art. 1907 c.c.), deve ritenersi nulla, e quindi come non apposta nella polizza medesima, la clausola che non si limiti a fissare un eventuale «tetto» del valore reale, oltre il quale riprenda vigore detta regola, ma escluda l'indennizzo per il solo fatto che il medesimo valore reale superi il massimale, atteso che siffatta clausola è radicalmente incompatibile con l'indicato patto di deroga, comportando per l'assicurato un trattamento deteriore anche rispetto a quello che avrebbe in difetto della deroga stessa.

Cass. civ. n. 1022/1982

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'indagine, diretta a stabilire se il massimario fissato dalla polizza, come limite della prestazione dell'assicuratore in caso d'invalidità, prescinda dal grado dell'invalidità stessa, tanto da, essere integralmente dovuto anche in ipotesi d'invalidità parziale, con danno pari o superiore al massimale medesimo, ovvero si riferisca solo all'invalidità totale, sì da dover essere proporzionalmente ridotto in ipotesi d'invalidità parziale, va condotta alla stregua dei patti contrattuali, ed a prescindere dalle disposizioni dell'art. 1907 c.c. sulla cosiddetta assicurazione parziale, le quali operano esclusivamente nel campo dell'assicurazione contro i danni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1907 Codice Civile

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ALFONSO M. chiede
mercoledì 29/11/2017 - Sicilia
“Il Tribunale di P. con sentenza del giugno 2016 ha condannato l'impresa assicuratrice al pagamento ad un terzo danneggiato (menomazione ad un occhio) di un risarcimento di € 100.607 "tenendo indenne il condominio di tutte le somme che lo stesso sarà costretto a pagare nei limiti della polizza assicurativa"".
La polizza globale fabbricati sottoscritta dal condominio prevede un premio totale di euro 2.990 riferiti quanto ad euro 2.261.19 per danni ai fabbricati, ed a euro 728,61 per responsabilità civile; per un massimale per sinistro di € 1.000.000 con un limite di € 1.000.000 per danni a cose e di € 1.000.000 per persona ( rappresentano di fatto due assicurazioni distinte dove l'obbligazione dell'assicuratore per la responsabilità civile non è determinata dal valore del bene ma dai danni subiti dai terzi).

Premesso che il massimale assicurativo dei fabbricati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'impresa assicuratrice ha corrisposto un indennizzo ridotto di oltre la metà applicando la clausola di proporzionalità prevista dall'art.1907 c.c. per i fabbricati anche per la responsabilità civile atteso che la clausola contrattuale prevede che la stessa regola proporzionale vale anche per la responsabilità civile non tenendo però conto che ciò può essere applicata solo nella ipotesi di una quantificazione del sinistro per responsabilità civile superiore al previsto limite di € 1.000.000 per persona e che - secondo il mio parere - il valore dell'immobile non può essere assunto quale parametro di valutazione per la responsabilità civile.
Mi preme conoscere il parere in proposito.”
Consulenza legale i 05/12/2017
L’art. 1907 c.c. regola la cosiddetta assicurazione parziale o sottoassicurazione, ovverosia il caso nel quale un soggetto assicura un bene dichiarando in sede di stipula che questo abbia un valore inferiore a quello effettivo, spesso al fine di vedersi ridurre il premio da corrispondere.

Se taluno assicura una palazzina dichiarando che la stessa vale 1.000.000 di euro, nonostante il suo reale valore sia di 2 milioni di euro, in caso di sinistro troverà applicazione la regola cd. proporzionale, prevista dalla norma in discorso proprio per le assicurazioni parziali, in base alla quale l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo.
Quindi se la palazzina ha un valore reale pari al doppio di quello dichiarato, l’Assicurazione potrà appellarsi all’art. 1907 c.c. al fine di riconoscere un risarcimento pari alla metà del danno subìto.

Il ricorso al cosiddetto metodo proporzionale, è però escluso in alcuni casi: 1) quando nel contratto d’assicurazione è presente la copertura a "primo rischio assoluto", che consiste nell'assicurare non tutto il valore del bene, ma solo una sua parte, quella più esposta al verificarsi del danno; 2) quando si tratta di cd. polizza stimata a norma dell’art. 1908 c.c. 2° co., e cioè nei casi in cui il valore delle cose assicurate viene “stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti” (sul punto cfr. Cass. 25405/2013).

Vi è poi una risalente sentenza, ma mai sconfessata da altre pronunce, che ha escluso altresì l’applicabilità del metodo proporzionale quando si tratti di responsabilità civile verso terzi.
Nella pronuncia n. 8958/1995 proprio con riguardo ad una polizza globale fabbricati la Corte di Legittimità aveva avuto modo di chiarire che “nell'assicurazione del patrimonio, quale è quella della responsabilità civile, in cui rientrano anche i rischi legati a danni prodotti a terzi da cose, l'esposizione del responsabile è teoricamente illimitata e non si presta pertanto ad alcuna predeterminazione sulla base del valore delle cose assicurate.
Tale valore infatti, costituito nel caso in esame da quello dell'edificio, non incide né sul rischio, vale a dire sulla probabilità che si verifichi il sinistro, né sull'entità della prestazione e conseguentemente del premio essendo l'esposizione determinata dai danni subiti dal terzo.
L'art. 1907 C.C. di regola non può trovare quindi applicazione e l'unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia prestata dall'assicuratore e costituita pertanto dal massimale
”.

Sulla base di questa ricostruzione della Corte di Cassazione, è possibile dunque affermare che l’Assicurazione non potrà fare applicazione del metodo proporzionale con riferimento al valore dell’edificio, per indennizzare il danno verso terzi, ma sarà tenuto al risarcimento per intero a meno che nel contratto non sussista specifica clausola che preveda che il massimale sia da individuare in rapporto al valore dichiarato del bene.
Occorrerebbe dunque valutare attentamente il contratto per verificare se le parti abbiano inteso prevedere quale massimale il valore del bene, ovvero il valore dichiarato, o se invece sia un mero caso che il valore dell'immobile dichiarato sia pari al massimale.
Solo una espressa pattuizione in questo senso, non lascerebbe dubbi sulla leggitimità della riduzione proporzionale del risarcimento.

Resta utile – da ultimo- sottolineare che se vi è già stata una sentenza in cui l’Impresa è stata condannata a risarcire il danno, non potrà più fare eccezioni con riferimento al contratto d’assicurazione, in quanto ogni contestazione sarebbe dovuta essere svolta nel procedimento in cui era stata chiamata in causa (art. 2909 c.c).

Claudio chiede
giovedì 04/08/2011 - Veneto
“Se un'assicurazione incendio prevede la ricostruzione dell'immobile danneggiato e il danno è molto inferiore al valore assicurato dell'immobile che è comunque inferiore al suo valore reale, è sempre obbligatorio da parte della assicurazione applicare art.1907 del Codice Civile nella determinazione del risarcimento? Grazie”
Consulenza legale i 11/10/2011

No, se si è pattiziamente concordato in modo diverso (vedasi l'inciso della norma stessa che recita " a meno che non sia diversamente convenuto ").