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Articolo 1906 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Danni cagionati da vizio della cosa

Dispositivo dell'art. 1906 Codice Civile

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito(1).

Note

(1) La salvezza che la norma fa del patto contrario pone alcuni problemi di coordinamento tra questa disciplina e quella dettata in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze (v. 1892, 1893 c.c.). Infatti, ai sensi della norma in esame le parti possono, con patto contrario, stabilire che l'assicuratore indennizzi l'assicurato anche per il vizio intrinseco alla cosa che gli sia stato taciuto; invece, la disciplina generale stabilisce che tale circostanza legittima l'annullamento del contratto o il recesso dell'assicuratore (v. 1892, 1893 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore detta tale norma per evitare che l'assicuratore sia chiamato a rispondere quando il danno è intrinseco alla cosa, e quindi, pur già presente al momento della stipula, non gli è stato comunicato: la norma svolge una funzione analoga a quella svolta dalle norme dettate in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze (v. 1892, 1893 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1906 Codice Civile

Storia, ragione e contenuto della norma

Il suesteso articolo, al primo comma ripete la norma dell'articolo 434 del vecchio codice, e al secondo comma detta una norma che è soltanto un corollario della prima. Siamo in tema di limitazione del rischio, e questo articolo si ricollega alle norme contenute negli artt. 1900, 1912, che mutatis mutandis il vecchio codice comprendeva in un solo articolo: sistema the per le delimitazioni di rischio relative alle ass. contro i danni (artt. 1906, 1912) ben poteva essere seguito anche dal nuovo codice.

Il principio che sta alla base della esclusione del vizio proprio della cosa è che l'assicuratore non può coprire un rischio diverso da quello che egli si rappresenta e che serve di base per i suoi calcoli. Salvo quindi il patto contrario, se tale vizio proprio della cosa gli viene denunciato egli ne risponde, perché la denuncia lo ha posto in condizione di concludere o meno il contratto e di concluderlo a quelle condizioni. Se invece non gli viene denunciato, è liberato quando il danno è provocato dal vizio stesso. Il problema di stabilire se il danno è effetto o meno del vizio intrinseco dovrà essere risolto caso per caso in base al principio di causalità sopra ricordato.

È opportuno notare che l' art. 1906 del c.c., oltre che una delimitazione di rischio, contiene una deroga agli artt. 1802, 1893, poichè mentre in base a questi articoli un vizio intrinseco non denunciato quale circostanza inesattamente o reticentemente dichiarata avrebbe dato luogo a impugnativa o a risoluzione (dolo o colpa grave del contraente) o a riduzione della prestazione (non dolo o colpa grave) dell'assicuratore, anche se il danno non è stato provocato dal vizio, invece in base all’ art. 1906 del c.c. si ha liberazione dell’ assicuratore solo per il danno provocato dal vizio. Come corollario di quanto sopra si ha che (salvo patto contrario) quando il danno è stato provocato dal vizio solo in parte, si ha liberazione dell'assicuratore solo in parte: l'assicuratore cioè risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico qualora il vizio non fosse esistito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1906 Codice Civile

Cass. civ. n. 31345/2022

In tema di assicurazione, il patto di deroga all'art. 1906 c.c., che esclude l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali, atteso che opera il principio generale della libertà delle forme, alla stregua del quale la volontà negoziale può essere manifestata in ogni modo, ivi compreso il silenzio circostanziato, e che la forma richiesta per il contratto di assicurazione è scritta "ad probationem".

Cass. civ. n. 797/1990

L'art. 1906 c.c., ove prevede, in tema di assicurazione contro i danni, che l'assicuratore non risponde, salvo patto contrario, del pregiudizio prodotto da vizio intrinseco della cosa assicurata, non è suscettibile di applicazione estensiva alla assicurazione della responsabilità civile, nella quale manca la «cosa assicurata» ed il bene del destinatario della copertura assicurativa viene in considerazione al diverso fine di circoscrivere la relativa garanzia, con riferimento alla responsabilità risarcitoria verso terzi per fatti connessi alla proprietà od al godimento del bene medesimo.

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