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Articolo 1802 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Dispositivo dell'art. 1802 Codice Civile

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente(1). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa [1781](2).

Note

(1) Si tratta di un contratto naturalmente oneroso ma che può non esserlo se le parti si accordano in tal senso.
(2) Per il caso in cui i sequestranti non corrispondano il compenso, è previsto a favore del sequestratario un diritto di ritenzione quale strumento di autotutela (v. 2761, comma 3 c.c.)

Ratio Legis

Con il sequestro i sequestranti soddisfano l'interesse alla preservazione del bene (presumendo, entrambi, di risultare vittoriosi nella lite; v. 1798 c.c.) mentre il sequestratario soddisfa un interesse di carattere economico mediante, appunto, la ricezione del compenso. Inoltre, poiché la custodia del bene è eseguita nell'interesse dei sequestranti, questi sono tenuti a rimborsare al custode le spese.

Spiegazione dell'art. 1802 Codice Civile

Onerosità del contratto

A differenza del codice del 1865 che presumeva gratuito il contratto, ma permetteva la stipulazione di un compenso, il codice civile attuale ha adottato la proposizione inversa della onerosità del contratto, salvo patto contrario. L'onerositò non è però del carattere essenziale del contratto, che nella sua causa tipica è caratterizzato solo dallo scopo cautelare.
La controprestazione a favore del sequestratario è dunque un elemento naturalmente accessorio del sequestro.
La gratuità del sequestro convenzionale, nei casi in cui sia stata espressamente disposta tra le parti, porterà come conseguenza l'attenuazione della responsabilità per colpa del sequestratario, prevista per il depositario dell'art. 1768, 2°comma.
Se le parti non abbiano determinato il corrispettivo senza escluderlo, esso sarà equitativamente stabilito dal giudice con applicazione dell'art. 2225. Infatti il deposito, e anche il sequestro, quando è dovuta una retribuzione, costituiscono una specie particolare del genus locazione d'opera.

Indipendentemente dal compenso per la propria opera il sequestratario ha diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e l'amministrazione della cosa.
I suoi crediti, sia per il compenso che per i rimborsi, sono espressamente garantiti da privilegio sulla cosa mobile sequestrata a norma
dell'art. 2761, 3°comma, nonché dà diritto di ritenzione a norma dell'art. 2756 ult. comma, richiamato dall'art. 2761.
Tali garanzie si estendono anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulla cosa (art. 2756, 2°comma).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

565 A proposito dei diritti del sequestratario mi è sembrato inutile fare nell'art. 656 una salvezza del privilegio attribuito dall'art. 1958 n. 7 cod. civ. sulle cose mobili conservate o migliorate: la diretta applicazione di detto articolo può darsi in materia di sequestro anche senza un suo richiamo espresso.

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