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Articolo 1805 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Perimento della cosa

Dispositivo dell'art. 1805 Codice Civile

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce(1) per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile [1218] della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito [1221](2).

Note

(1) Per il caso del solo deterioramento si veda l'art. 1807 c.c..
(2) Si veda, in generale, il principio della perpetuatio obligationis di cui all'art. 1221 c.c..

Ratio Legis

Il primo comma pone a carico del comodatario il rischio del perimento della cosa che si verifica quando, pur essendovi un caso fortuito, potrebbe evitarlo: ciò significa che egli è tenuto a fare quanto è in suo potere per custodire e conservare il bene (v. 1804 c.c.), e questo anche perchè gode di un bene senza dover versare un corrispettivo.
La ratio sottesa al secondo comma, invece è la seguente: se il comodatario avesse usato il bene con la diligenza dovuta o nei termini pattuiti, il bene non sarebbe perito.

Spiegazione dell'art. 1805 Codice Civile

Perimento della cosa per colpa del comodatario

Il perimento della cosa dovuta esclusivamente all'uso per cui venne comodata non è a carico del comodatario, ove non sia intervenuta colpa da parte sua. La regola, che risale al diritto romano, e che è incontestata anche nel nostro diritto, non è stata codificata, essendosi ripetuta, nell' art. 1807 del c.c., l' imperfetta formulazione dell'abrogato art. 1812, che parla solo del deterioramento e non della perdita.

Se invece il comodatario oltrepassa i limiti segnati alla concessione quanto al contenuto (abusando della cosa), o quanto alla sua durata (trattenendo la cosa stessa oltre il termine), e per ciò solo in colpa. Deve, pertanto, rispondere del perimento e del deterioramento della cosa, da qualunque causa - anche fortuita - sia stata provocata, a meno che non dimostri che sarebbe perita o che sarebbe stata danneggiata ugualmente, se non ci fosse stato un uso arbitrario da parte sua. Il che non costituisce una deroga, ma un'applicazione dei principi (cfr. anche l' art. 1221 del c.c.), poichè — mancando la prova che la cosa sarebbe perita o danneggiata ugualmente se il comodatario non fosse stato in colpa — è giocoforza logico concludere che sia stata quest' ultima — direttamente o indirettamente — a determinarla, per cui ne deve rispondere, dato il nesso causale fra la colpa stessa e l'evento dannoso.


Perimento per fortuito che poteva essere evitato

Lo stesso in sostanza può dirsi se la cosa sia perita per un fortuito, a cui il comodatario poteva salvarla, sostituendola con la cosa propria o se, nell'alternativa di salvarne una, ha preferito la propria a quella comodata.

Anche qui è facile risalire alle fonti, ed anche qui non è difficile dimostrare come non ci sia niente di eccezionale. La diligenza del buon padre di famiglia, infatti, impone di avere cura della cosa affidata, anche se comporta un sacrificio della cosa propria.

Pertanto, lasciar perire (o danneggiare) la prima per salvare la seconda, e comunque preferire questa a quella, costituisce, se non dolo o quasi dolo, come pure è stato talora ritenuto, certamente colpa, per non avere il comodatario evitato ciò che poteva e doveva evitare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1805 Codice Civile

Cass. civ. n. 13691/2001

L'art. 1805, secondo comma, c.c. — a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso o l'avesse restituita a tempo debito —, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.

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L. M. chiede
mercoledì 26/07/2023
“Salve. Sono titolare di una micro impresa che si occupa anche di noleggio auto.
Precisato questo espongo il problema che mi è capitato con la amica della mia impiegata.

Questa ci telefona un giorno disperata perché la carrozzeria non le aveva consegnato in tempo l'auto e lei ( a sua detta) ne aveva estremo bisogno anche per recarsi a lavoro.
La mia impiegata, mi rappresenta il problema ed io, poiché la richiesta arrivava dalla amica della impiegata e non avendo più avuto a noleggio, le presto una della società non adibita ad autonoleggio. La presto a titolo di comodato di uso gratuito.
Per evitare problemi con le forze dell'ordine, utilizzo uno dei verbali di uscita del veicolo che usiamo di solito per i noleggi dei veicoli.
Sul verbale ci sono i dicate le varie franchigie in caso di incidente , in caso di attivazione della polizza caso ed in caso di attivazione della polizza furto.
Il giorno seguente, la persona che aveva preso in prestito il veicolo, ci rappresenta che mentre l'auto era era nel parcheggio del suo lavoro, la stessa è stata colpita da grandinata con danni di valore rilevante.
Noi, dopo averla tranquillizzata e comunque dopo aver tentato di trovare una soluzione bonaria e pacifica per risolvere la faccenda, d'improvviso ci fa scrivere dal suo legale che non intende risarcire in nessun modo il danno per due motivi. Evento imprevisto e clausole dettate dal contratto ( che poi contratto non è se non un verbale di uscita del veicolo con condizioni generali.
Premetto. He sul presunto contratto, vi è specificato solo.le franchigie in caso di attivazione polizza caso, mi casco e furto. Ma non quelle relative alla polizza eventi atmosferici , atti vandalico e cristalli. L'auto e'sprovvista di tale copertura assicurativa.
Da specificare che abbiamo piu volte rappresentato che quella si trattava di auto di proprietà non adibita al noleggio.
Noi ci stiamo prodigando affinché il danno risulti il meno oneroso possibile ma la predetta signora per il tramite del suo legale ci rappresenta di non voler pagare nulla per i motivi sopra descritti. (Presunta polizza Kasko e caso fortuito ).
In ogni caso ho detto lei che altri mezzi in custodia nostra , si sono salvato perché le previsioni meteo ed i bollettini protezione civile oltre che agli eventi di giorni precedenti nella stessa regione e nelle regioni limitrofe, davano tutti i segnali che si potesse verificare grandinata violenta. Quindi poteva recepire questi messaggi e mettere al sicuro l'auto. La stessa poi, ha dichiarato a noi che aveva avvisato il suo fidanzato di mettere al sicuro la auto della di lui proprietà poiché si vedeva l'arrivo delle pessime condizioni meteo.
Quindi, fatte le premesse, con la presente vi chiedo, quale strada poter adottare per ricevere un risarcimento dei danni. Grazie in anticipo.”
Consulenza legale i 31/07/2023
Il comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del c.c. ed è definito come il contratto con il quale una parte, il comodante, consegna all’altra, il comodatario, una cosa, mobile o immobile, affinché se ne serva per un uso o per un tempo determinato.

L’art. 1805 c.c. obbliga il comodatario a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, vale a dire a vigilare ed agire perché la cosa mantenga la sua integrità e la sua consistenza; detta obbligazione è evidentemente finalizzata a consentire la restituzione della cosa al momento della cessazione del rapporto.
L'obbligo di conservare la cosa ha come contenuto lo svolgimento di tutte le attività necessarie al mantenimento della stessa nella sua consistenza originaria, salvo il deterioramento derivante dall'uso consentito.
Il comodatario deve inoltre custodire la cosa vigilando sulla sua integrità.

In caso di perdita o deterioramento della cosa, toccherà al comodatario stesso, secondo i principi che regolano l'onere della prova in materia di colpa contrattuale di cui all’art. 1218 del c.c., dimostrare, per liberarsi, che la perdita o il deterioramento è dovuto a causa a lui non imputabile.

Infine, si fa presente che la Suprema Corte, seppur in riferimento a circostanze fattuali differenti (sottrazione del bene per furto), ha chiarito il comodatario è responsabile per colpa qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza (Cass. III, n. 16826/2003).

Tanto premesso, al netto delle questioni inerenti la mancata copertura assicurativa sul mezzo, considerato che nel quesito viene riportata la presenza di un quadro meteorologico ampiamente prevedibile, peraltro conosciuto dalla comodataria, si ritiene che questa non abbia adoperato l’ordinaria diligenza nella custodia e conservazione della cosa data in comodato.
Di conseguenza, essa potrà essere considerata responsabile per i danni patiti dall’autovettura data in comodato e che potrà essere obbligata a risarcirli integralmente.