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Articolo 1807 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deterioramento per effetto dell'uso

Dispositivo dell'art. 1807 Codice Civile

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento [1590, 1609] (1).

Note

(1) In caso di perimento, invece, la disciplina è contenuta nell'art. 1805 c.c..

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che l'uso del bene è proprio ciò cui il comodatario ha diritto senza essere tenuto a versare alcunché (v. 1803 c.c.); se fosse previsto a suo carico l'obbligo di rispondere del deterioramento, ciò costituirebbe un corrispettivo del comodato.

Spiegazione dell'art. 1807 Codice Civile

Principio cui la norma s'ispira

Il principio a cui la norma s'ispira è ovvio: non si può concedere l'uso senza sopportare le conseguenze dell'uso stesso, prima fra tutte il deterioramento della cosa, purché sia effetto di esso e non vi s'intrometta, per rompere il nesso causale, una qualsiasi colpa da parte del comodatario.

La regola vale, sia per quello che volgarmente si chiama « usura », ossia il naturale e normale logorio, sia per qualsiasi accidente, anche eccezionale, che possa aver colpito la cosa, purché sia effetto esclusivo dell'uso a cui la cosa doveva servire (Pomponio cita infatti il caso del cavallo che - comodato per un lungo viaggio - ne abbia risentito danno alla salute [« deterior factus est »), e pone il danno stesso a carico del comodante, il quale deve imputare a se stesso, se non ha pensato che, sottoposto a si considerevole sforzo, il cavallo non avrebbe resistito) .

Ed alle stesse conclusioni si deve pervenire anche se effetto (sempre esclusivo) dell'uso sia il perimento della cosa: perimento che ben può configurarsi nel comodato, perché va bene che l'uso non deve consistere nella consumazione della cosa, ma, come può provocare il deterioramento, cosi, sia pure eccezionalmente, può causare il perimento di essa. Si pensi, infatti, all'esempio recato da Pomponio, in cui il cavallo, invece di essere ridotto in cattivo stato, per lo sforzo a cui è stato sottoposto, sia morto: evidentemente, non può non applicarsi lo stesso principio. Testuale, comunque, è il caso del servus tector perito in machina di cui parla Ulpiano (D. 13. 6. 13. 7), e di cui anche noi abbiamo fatto cenno.

È pertanto da rilevare che il nuovo codice, ricalcando la non perspicua formulazione di quello abrogato (art. 1812), abbia specificatamente previsto il solo deterioramento, e non anche la perdita della cosa.


Deterioramento anche per altra causa

Se, viceversa, il deterioramento non è effetto esclusivo dell'uso, deve essere sopportato dal comodatario, perché - come avverte il giurista restituire una cosa deteriorata non è restituire la stessa cosa (« res non reddita quae deterior reddita »): onde, l'obbligo di risarcire il danno.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1807 Codice Civile

Cass. civ. n. 3900/2010

In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa.

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