Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7195 del 30 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice cui sia stata richiesta l'ammissione di un interrogatorio formale su di una circostanza di fatto rilevante ben può, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge, negare la richiesta ammissione, ma deve adeguatamente motivare in ordine alle ragioni concrete che nel caso di specie fanno ritenere superflua l'ammissione dell'interrogatorio.

(massima n. 2)

Quando il vettore o lo spedizioniere consegna la merce al destinatario senza uniformarsi alle istruzioni ricevute relativamente alla riscossione del prezzo, a norma dell'art. 1692 c.c. non costituisce onere del mittente che agisce contro il vettore o lo spedizioniere provare di non aver ricevuto il pagamento, essendogli sufficiente provare l'esistenza del mandato ed il suo inadempimento, senza che la suddetta norma possa essere perciò sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché il vettore o lo spedizionieri convenuti in giudizio dal mittente possono sempre provare che il destinatario ha tuttavia pagato al mittente, ovvero, eventualmente, chiamare il destinatario in giudizio chiedendo l'accertamento sul fatto che egli abbia o meno pagato e proponendo, per il caso di accertamento negativo, condanna dello stesso in proprio favore, come consentito dallo stesso art. 1692 citato.

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