Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8935 del 9 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell'incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell'operato del sostituto ai sensi dell'art. 1717 c.c.

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