Cassazione civile Sez. III sentenza n. 28282 del 22 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 c.c., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore.

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