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Articolo 1675 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore

Dispositivo dell'art. 1675 Codice Civile

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore [1674], il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite(1), in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente(2), ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione(3), salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno [2578].

Note

(1) Di tali opere egli diviene proprietario.
(2) L'erede non deve nulla per il mancato guadagno atteso che, a differenza del recesso (1671 c.c.), in tal caso il mancato guadagno non dipende dalla sua volontà.
(3) I materiali da consegnare sono quelli non ancora impiegati nella realizzazione dell'opera, ma già acquistati dall'appaltatore a tale scopo; i piani di esecuzione comprendono non solo il progetto, ma qualsiasi grafico, planimetria o computo metrico.

Ratio Legis

Se il contratto si scioglie per morte dell'appaltatore gli eredi di questo divengono creditori del committente, che quindi è obbligato nei loro confronti.
Egli, però, ha diritto a completare l'opera e, pertanto, ha diritto alla restituzione dei materiali e dei progetti dagli eredi stessi.

Spiegazione dell'art. 1675 Codice Civile

Obblighi degli eredi verso il committente e di questi verso gli eredi

Sciolto ad ogni modo il contratto, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, mentre ha diritto alla consegna dei materiali preparati e dei piani predisposti, il tutto entro i limiti della propria utilità.
Su queste disposizioni che si leggono nell'art. 1675, il punto fondamentale da esaminare è quello di conoscere come si possano apprezzare i limiti di utilità per il committente.
Nei contratti a misura il rimborso puro e semplice delle spese e note presentate sino alla morte dell'assuntore o sino allo scioglimento del contratto sarebbe il sistema più semplice per evitare contestazioni. Tale sistema non può essere applicato nei contratti a corpo, per i quali non vi può essere altro metodo che quello di un rapporto proporzionale per quanto la sua applicazione sia tutt'altro che semplice dato che l'incompiutezza dell'opera si rifletterà certamente su elementi diversi da quelli che mancano per darla finita. A meno di non volere trasformare il contratto a corpo in un contratto a misura, con il pericolo di maggiore aggravio per il committente, non vi è che la perizia che possa determinare la valutazione globale dei singoli elementi e, in difetto di accordo tra le parti, stabilire il limite di utilità prefissata dal codice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

705 Per il resto la disciplina dell'appalto non presenta novità degne di rilievo, nè in relazione al diritto di recesso dal contratto da parte del committente (art. 1671 del c.c.), nè in ordine al problema della ripartizione dei rischi (art. 1673 del c.c.), nè infine in ordine alle conseguenze dello scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore (art. 1674 del c.c. e art. 1675 del c.c.). E' però opportuno avvertire che, in coerenza al fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore stesso, la morte di questo non scioglie automaticamente il contratto di appalto, salvo nel caso in cui la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera (art. 1674 del c.c.).

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