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Articolo 1676 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

Dispositivo dell'art. 1676 Codice Civile

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore(1), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda(2).

Note

(1) E' discusso se l'espressione debba essere intesa in senso lato ovvero restrittivo, cioè come riferita ai soli lavoratori subordinati. In ogni caso, tali soggetti agiscono surrogandosi alla posizione del proprio creditore (2900 c.c.).
(2) Il committente, da quando riceve la richiesta dei dipendenti, deve adempiere nei loro confronti e non più nelle mani dell'appaltatore.

Ratio Legis

La norma prevede una particolare tutela per coloro che hanno collaborato con l'appaltatore, concedendo a questi un rimedio diretto verso il committente che non adempia alla propria obbligazione (1655 c.c.). Ciò anche al fine di evitare che il diritto dei collaboratori possa essere pregiudicato dall'inerzia dell'appaltatore stesso.

Spiegazione dell'art. 1676 Codice Civile

Azione diretta degli addetti dell'assuntore verso il committente

L'attuale articolo corrisponde, con formulazione leggermente diversa, al 1645 del codice del 1865, con la differenza sostanziale però che mentre l'art. 1645 accordava questa azione ai muratori, fabbri ed altri artefici, l'attuale parla, in genere, di addetti dell'impresa; cosicché mentre il vecchio codice si preoccupava sostanzialmente di coloro che avessero prestato opera manuale, l'attuale sembra che voglia allargare la cerchia delle persone che hanno titolo all'azione diretta fino a comprendervi anche gli impiegati e quelli addetti che non si occupano esclusivamente di quel dato appalto, come sarebbe ad es. un assistente che invigili contemporaneamente diversi cantieri.
Tanto con la vecchia che con la nuova formula rimangono esclusi dall'azione diretta i subappaltatori, i fornitori e gli addetti del subappalto, a meno che per questi ultimi non si voglia concepire un'azione diretta se non verso il committente principale, verso l'appaltatore considerandolo come committente nei confronti del subappaltatore.
Nell'apprezzare i crediti degli addetti qualche difficoltà può sorgere per gli impiegati e gli assistenti, e ciò tenendo conto del fatto che a differenza dell'operaio il quale lavora esclusivamente in quel dato cantiere e per cui si può determinare esattamente l'ammontare del compenso non percepito, per gli impiegati e gli assistenti manca un tale preciso riferimento. Occorrerà quindi lasciare al prudente giudizio del magistrato di merito l'apprezzamento se le circostanze addotte giustificano e l'azione diretta, e la misura del richiesto compenso.

Nell'esecuzione di questa azione gli addetti hanno titolo di preferenza su qualunque altro creditore, né sono tenuti a dividere le somme sequestrate con gli altri creditori; ma è da osservare che questa loro posizione di preferenza non costituisce un privilegio vero e proprio della parola, vale a dire non attribuisce agli operai un diritto reale, tale da assicurare ad essi la prelazione in confronto di legittimi e anteriori cessionari dell'appaltatore.
È da rilevare ancora che l'azione diretta, della quale parliamo, suppone un debito tuttora vivo al momento del suo esercizio: né segue che il diritto di preferenza svanisce quando l'appaltante avesse già pagato all'appaltatore il prezzo convenuto prima dell'esercizio dell'azione da parte degli addetti. Infatti tanto l'art. 1645 del cessato codice quanto quello che stiamo esaminando, dicono che l'azione diretta contro il committente vale fino a concorrenza del debito che questi ha verso l'appaltatore nel momento in cui gli addetti promuovono la loro azione. Ben si intende che non deve esservi collusione fra committente ed appaltatore perché, in tal caso, oltre le sanzioni penali il committente si può trovare esposto al doppio pagamento.

L'azione che stiamo esaminando, non è ostacolata né da sequestri da parte di altri creditori, né dal fallimento dell'appaltatore, e quindi, prima che siano esaurite le relative procedure, ben possono gli addetti svolgere la loro azione ed avere il titolo di preferenza che la legge loro accorda. Essa poi non può essere eseguita, in via di surroga, da altri creditori, come ad esempio da un sovventore di fondi, con i cui mezzi gli operai sarebbero stati pagati, e ciò perché, trattandosi di azione speciale ed eccezionale, l'eccezione non può estendersi oltre i limiti voluti dalla legge.

In conclusione, è da dire che, essendo l'azione diretta un beneficio di legge, l'uso di essa non esclude gli altri mezzi che possono competere agli addetti, i quali possono contemporaneamente agire contro l'appaltatore, anche nelle vie sindacali o presso la magistratura del lavoro, se del caso, e contro il committente. Infine questa azione può essere esercitata sotto forma di sequestro, di citazione diretta a seconda dei casi, non essendovi nel codice alcuna indicazione sul modo come esercitarla.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1676 Codice Civile

Cass. civ. n. 35962/2021

In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore, aveva ritenuto giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dal subcommittente, che aveva preteso la dimostrazione, da parte del creditore, della regolarità contributiva dei suoi dipendenti, nel dichiarato timore di subirne l'azione diretta).

Cass. civ. n. 33407/2019

L'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto essa riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la "ratio" della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/04/2014).

Cass. civ. n. 24368/2017

La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.

Cass. civ. n. 10439/2012

La disposizione dell'art. 1676 c.c. - in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto - si applica anche al subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 141 del d.p.r. n. 554 del 1999, sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro.

Cass. civ. n. 23489/2010

L'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 6208/2008

L'art. 141, comma quarto, prima parte, D.P.R. n. 554 del 1999, in materia di appalto di lavori pubblici, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria — costituita da imprese artigianali individuali — alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicatili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto — tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza — di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi — ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto.

Cass. civ. n. 9048/2006

Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché, lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.c. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata, con la quale era rimasto accertato che la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c. era stata effettuata nei confronti del comune committente e che alla data della comunicazione stessa il medesimo ente era debitore dell'impresa appaltatrice dei lavori per la somma reclamata).

Cass. civ. n. 12048/2003

La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa presta per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.

Cass. civ. n. 11074/2003

Il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 c.c.

Cass. civ. n. 3559/2001

In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione «diretta», incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio.

L'art. 1676 c.c. che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con l'art. 351 della citata legge n. 2248 del 1865, limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l'appaltatore datore di lavoro; ne deriva che, nell'ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all'osservanza delle norme sulla contabilità della pubblica amministrazione, in relazione alla esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti dell'ente committente.

Cass. civ. n. 1510/2001

Il committente che paga, ai sensi dell'art. 1676 c.c., i dipendenti dell'appaltatore, fino alla concorrenza del credito di questi, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, è liberato dalla sua obbligazione.

Cass. civ. n. 12784/2000

La norma di cui all'art. 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 11607/2000

L'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore — datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore; pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto — stante appunto il carattere solidale dell'obbligazione — litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente.

Cass. civ. n. 4067/1999

Il principio secondo cui al giudizio promosso ai sensi dell'art. 1676 c.c. dagli ausiliari dell'appaltatore per conseguire direttamente dal committente quanto loro è dovuto deve partecipare anche l'appaltatore quale litisconsorte necessario, traendo origine dall'inscindibilità dei rapporti intercorrenti fra il committente, l'appaltatore e gli ausiliari di quest'ultimo, i quali sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente, non si estende all'ipotesi regolata dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nella quale l'appaltante è tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti fra i due imprenditori siano stati già definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti.

Cass. civ. n. 11753/1998

Le azioni che i dipendenti dell'appaltatore possono esperire nei confronti dell'impresa committente per la soddisfazione delle loro spettanze in base all'art. 1676 c.c. e all'art. 3 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 si differenziano per finalità e struttura, oltre che per petitum e causa petendi, poiché in quella codificata il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore, mentre in quella prevista dalla norma speciale rileva l'aspetto della garanzia apprestata in favore dei lavoratori dell'appaltatore e diretta ad impedire che l'appalto costituisca uno strumento di disconoscimento di quei diritti dei quali essi diventerebbero titolari, se dipendessero direttamente dal committente, come pure potrebbero, attesa la non estraneità dell'appalto al ciclo produttivo dell'azienda facente capo a quest'ultimo. Ed infatti la prevista responsabilità solidale tra committente ed appaltatore si fonda sulla circostanza che l'appalto sia stato concesso per opere e servizi da eseguirsi all'«interno dell'azienda», cioè sulla base di un presupposto non di carattere topografico, ma relativo alla qualificazione degli interventi richiesti, che devono riguardare un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo.

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Anonimo chiede
lunedì 17/04/2017 - Lombardia
“Buongiorno, sono un tributarista e Vi scrivo per conto di un mio cliente, società cooperativa, già contrattualizzata con corriere di primaria importanza nazionale, per il servizio di fornitura di servizi di trasporto.

Nell'ottobre la società mia cliente è stata oggetto di quattro vertenze di lavoro che hanno visto la chiamata in causa del committente di cui sopra, quale presunto responsabile in solido.

L'importo complessivo dei valori di causa ammonta a € 132.000,00; a partire dalla fatturazione (e dal conseguente pagamento) di ottobre 2016, il committente ha trattenuto la somma di € 10.000,00 ogni mese, senza produrre né giustificazione contabile (es. nota di debito), né altro tipo di giustificazione formale per le trattenute operate; questo comportamento si è protratto fino a gennaio 2017, con una trattenuta complessiva pari a € 40.000,00.

Il 9 febbraio 2017 il committente ha provveduto al recesso unilaterale del contratto (peraltro già scaduto, il mio cliente lavorava in regime di proroga) e alla trattenuta, sul totale già fatturato e quindi spettante, della somma di 132.000,00, portando il totale delle somme trattenute a € 172.000,00.

Considerata la circostanza della mancata giustificazione giuridica (nessuna delle cause si è ancora conclusa e per nessuna è stato esperito un tentativo di conciliazione e, tantomeno è stata emessa sentenza di condanna a carico del mio cliente e/o del committente di cui sopra), oltre che il rifiuto da parte del committente, più volte interpellato in tal senso, di produrre tali giustificazioni e documentazione.

Considerati i valori in gioco e la dimostrata condotta del committente, che ha stornato le somme dovute al mio cliente e considerato inoltre che le fatture emesse dal mio cliente e regolarmente recapitate e registrate, non sono state contestate, ma hanno prodotto imponibile IVA per il mio cliente, che non ha ricevuto i pagamenti attesi, si chiede di conoscere una valutazione circa la possibilità e l'opportunità di richiedere il sequestro conservativo delle somme suddette.

Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente



Consulenza legale i 23/04/2017
Con riguardo ai contratti d’appalto, l’art. 29 d.lgs. 276/2003 – nel testo vigente ratione temporis - sancisce che “ il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Una garanzia forte che mira ad evitare che, nei processi di esternalizzazione dell’impresa, ad avere la peggio siano i diritti dei soggetti più deboli, ossia dei lavoratori che abbiano realizzato l’opera od il servizio.
L’obbligo di solidarietà di cui all’art. 29 impone che il committente corrisponda le somme dovute ai lavoratori dall’appaltatore, qualora questi sia inadempiente.

Tuttavia il creditore/lavoratore qualora intenda proporre in giudizio una domanda relativa alla propria retribuzione, contribuzione, contributi previdenziali e premi assicurativi, dovrà sì convenire in giudizio entrambi, appaltatore e committente, ma non potrà richiedere le somme direttamente al committente dovendo necessariamente e preliminarmente escutere il patrimonio dell’appaltatore.
Il committente avrà poi azione di regresso nei confronti dell’appaltatore per le somme corrisposte ai lavoratori in luogo del datore di lavoro, anche se, chiaramente, se la previa escussione non ha avuto esito positivo, allora certamente l’azione di regresso non potrà far si che il committente recuperi i corrispettivi ultronei versati in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 29 suddetto.

Il trattenere cautelativamente il corrispettivo d’appalto, allo scopo di tutelarsi da un eventuale futuro inadempimento dell’appaltatore, non è una prassi che trova giustificazione generale nelle norme di legge, e, per questo, occorrerebbe conoscere prima la giustificazione giuridica in base alla quale la committente ha operato le trattenute.

Stante l’art. 13-ter del DL 83/2012, il committente è altresì responsabile in solido con l’appaltatore nei confronti dell’Erario per i versamenti Iva e per le ritenute fiscali, ed in forza di questo obbligo può sospendere il pagamento del corrispettivo all’appaltatore, se questi non gli esibisce documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fisca­li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’ap­palta­to­re stesso e dagli eventuali subappaltatori.
Se la committente sta operando le trattenute per il timore della responsabilità fiscale, sarà sufficiente mostrare la documentazione all'appaltante per ottenere il pagamento del corrispettivo e regolarizzare la contabilità.

Non essendo probabilmente questo il caso, è allora possibile supporre che i lavoratori con riferimento alle vertenze pendenti, abbiano richiesto al Tribunale il sequestro conservativo delle somme e per l’effetto di quel provvedimento la committente abbia provveduto a scomputare la somma complessivamente sequestrata.
L’art. 671 c.p.c. dispone che con il sequestro conservativo “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Se i lavoratori hanno ottenuto un provvedimento di sequestro, l'appaltatrice non potrà fare alcunché per sottrarsi al provvedimento del giudice e sarà comunque tenuta ai versamenti Iva.

Potrebbe altrimenti essere che le trattenute siano giustificate da una clausola contrattuale inserita nel appalto che preveda proprio il diritto della committente a ritenere delle somme a garanzia dell’adempimento dell’appaltatore.
In questo caso le fatture andavano probabilmente emesse sul minor importo da corrispondere al netto delle trattenute, e versata la minor imposta in proporzione.

Se invece non vi è stato alcun provvedimento del Tribunale circa il sequestro delle somme, la documentazione attestante i regolari versamenti d’imposta, ove richiesta, sia stata offerta in visione alla committente, e non vi è alcuna clausola contrattuale che preveda tale prassi, allora la committente avrà posto in essere una condotta totalmente illegittima.

In caso di comportamento arbitrario della committente sarebbe una forzatura utilizzare lo strumento del sequestro conservativo, e sarebbe molto più semplice proporre un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute e non corrisposte.
Se è vero che la committente intende tutelarsi per il caso in cui l’appaltatore poi non paghi i lavoratori e si trovi a dover corrispondere sia il corrispettivo per i servizi appaltati sia il quantum richiesto dai lavoratori, è anche vero che pure l’appaltatore corre il rischio dell’insolvenza se oltre a dover pagare i lavoratori, poi non dovesse più riscuotere il corrispettivo - sul quale peraltro ha corrisposto le imposte - per l’inadempienza della committente.

Il sequestro conservativo è lo strumento offerto ad un creditore, che abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario ad ottenere il provvedimento sulla esistenza od inesistenza del debito, teso a preservare il patrimonio del debitore.
Nel caso de quo mancano i presupposti di legge per l'utile esperimento del sequestro, in quanto la controversia in base alla quale si vuole richiedere il provvedimento non pende tra l'appaltatore ed il committente: il debitore del rapporto controverso è l'appaltante ed i creditori sono i lavoratori.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di siglare con la committente un contratto per il sequestro cd. convenzionale delle somme, con il quale essi affidano le somme in contestazione ad un terzo, affinché le custodisca, e le restituisca alla parte che ne avrà diritto al termine della controversia (art. 1798 c.c.).

La soluzione, che potrebbe tutelare entrambi i soggetti dell'appalto, necessita, tuttavia, dell'accordo di entrambe le parti, ma ne dimostrerebbe la buona fede nella gestione della problematica.

Domenico C. chiede
sabato 31/12/2016 - Puglia
“Per la ristrutturazione di una casa e la realizzazione di una piscina, nella campagna di mia proprietà, ho affidato l'appalto con contratto scritto ad una impresa, alla quale ho corrisposto oltre ad una somma pari al 15% del corrispettivo, per acconto, anche gli importi previsti per il 1° stato di avanzamento lavori (20%) per il 2° stato di avanzamento lavori (25%) su autorizzazione del Direttore dei Lavori. L'impresa si è rivelata inadempiente nei confronti dei suoi dipendenti e verso alcune imprese subappaltatrici e/o di lavoratori autonomi che, su sua richiesta e senza consultarmi, hanno realizzato una parte dei lavori e che si sono rivolti al sottoscritto per essere soddisfatti nei loro diritti retributivi, invocando la mia responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2°, della legge n. 276/2003 e successive modificazioni e dell'art. 1676 c.c.
Nel frattempo l'impresa mi ha chiesto un acconto sul terzo stato di avanzamento non ancora completato e senza che io sia stato autorizzato dal Direttore dei Lavori, acconto che non ho dato in quanto non ha ancora provveduto a sanare le sue inadempienze verso dipendenti e le imprese sub appaltatrici. Al mio rifiuto l'impresa ha sospeso i lavori informandomi dopo cinque giorni con una mail. Il legale dell'impresa, in un incontro avuto ieri, ha sostenuto che, da parte mia, non vi è nulla da preoccuparsi in quanto i dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori, a suo parere, non possono pretendere alcunché dal sottoscritto committente, non imprenditore né datore di lavoro. Analogamente dicasi per i lavoratori autonomi non retribuiti per il corrispettivo loro spettante.
Qual è il vostro parere a riguardo?
Cosa dice la giurisprudenza in merito?
Come posso cautelarmi per i lavori che saranno eseguiti prossimamente per il completamento delle opere?
Ritenete che sia opportuno esercitare il diritto di risoluzione del contratto per colpa dell'imprenditore che, oltretutto, è in ritardo di alcuni mesi malgrado il contratto preveda una penale a suo carico di € 100,00 per ogni giorno di ritardo?
Resto in attesa della vostra risposta. Provvederò ad effettuare non appena possibile il bonifico bancario a vostro favore della somma richiesta di € 29,90.
Cordiali saluti e auguri di buon anno 2017.”
Consulenza legale i 12/01/2017
Il primo aspetto che da esaminare per giungere ad una soluzione del quesito in esame è quello di stabilire se le norme invocate dagli "ausiliari" dell' appaltatore, ossia l'art. 29 co. 2 della Legge 276/2003 e l'art. 1676 C.c., siano correttamente applicabili o meno.
In effetti si ritiene che il riferimento alle stesse sia per certi versi pertinente, ma che possano trovare applicazione solo al ricorrere di determinati presupposti che si andranno ora ad esaminare.

La prima norma a cui intanto occorre fare riferimento è l'art. 1656 C.c., il quale vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dalcommittente.

Ilsubappalto rientra nella categoria dei subcontratti e nulla ha a che vedere con la cessione del contratto; esso può infatti essere parziale (come nel caso di specie) o totale, ed è regolato, in linea di massima, dalle stesse norme che regolano l'appalto.

Secondo alcuni il difetto di autorizzazione alla stipula del subappalto rende nullo o annullabile il contratto di appalto; in realtà si ritiene preferibile la tesi secondo cui il committente, in tale ipotesi, possa solo agire contro l'appaltatore per la risoluzione del contratto di appalto, sempre che non abbia autorizzato tacitamente il subappalto, il che però non può configurarsi in caso di avvenuta conoscenza seguita da inerzia.

L'assoluta autonomia dei due contratti comporta che l'eventuale accettazione in sede di verifica dell'opera realizzata dal subappaltatore da parte dell'appaltatore-subcommittente è del tutto irrilevante in sede di verifica tra costui e il committente, il quale può quindi non accettare l'opera stessa.

Premesse queste considerazioni sui rapporti tra appaltatore/subappaltatore e committente, va adesso preso in esame l'art. 1676 C.c. citato nel quesito, il quale dispone che coloro i quali, alle dirette dipendenze dell'appaltatore, hanno fornito la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, ma ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Come può chiaramente desumersi dalla espressa dizione normativa, trattasi di una azione diretta e non già da esercitare in via surrogatoria, e quindi può essere proposta a prescindere dalla previa escussione del patrimonio dell'appaltatore e anche dopo il fallimento di costui.
Il committente non diviene parte del rapporto di lavoro e, quindi, non è tenuto a rispettare le norme relative; egli, una volta ricevuta la richiesta anche stragiudiziale di pagamento, non può più pagare all'appaltatore e se lo fa non è liberato nei confronti degli ausiliari richiedenti.
Qualora dunque sia costretto a pagare due volte, potrebbe ripetere quanto versato all'appaltatore valendosi delle norme sull'indebito.

Come prima accennato, però, vi sono dei limiti all'applicabilità di quest'ultima norma, la quale pretende il vincolo di subordinazione, con la conseguenza che l'azione in essa prevista non spetta ai subappaltatori, ai fornitori (tali possono intendersi i lavoratori autonomi a cui l'appaltatore si è rivolto), a chi abbia eseguito trasporti, al professionista che abbia assistito l'appaltatore nella stipula del contratto.

Da ciò ne consegue che il committente sarà responsabile soltanto nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e non anche dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi a cui l'impresa appaltatrice si è rivolta.
Inoltre, avendo ricevuto la richiesta di pagamento anche in forma stragiudiziale prima del pagamento del terzo stato di avanzamento dei lavori, il committente, onde evitare di essere costretto a pagare due volte per poi esercitare l'azione di indebito, non potrà più pagare all'appaltatore e, pertanto, si ritiene sia legittimo il suo rifiuto di corrispondere un ulteriore acconto.

Peraltro, va detto che nell'ipotesi come quella di specie, in cui risulta pattuita una esecuzione per partite dell'opera ed ove ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga con riferimento alla singola partita (c.d. stato di avanzamento dei lavori o S.A.L.), l'appaltatore potrà domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita, per la cui determinazione non ci si può che rimettere a colui al quale sia stato conferito l'incarico di direttore dei lavori.
Ciò significa che il credito dell'appaltatore per il S.A.L. si intenderà maturato e dunque potrà definirsi liquido ed esigibile solo nel momento in cui il direttore dei lavori avrà verificato un ulteriore stato di avanzamento degli stessi lavori e, quindi, il compimento di una ulteriore porzione di opera, tenuto conto peraltro del fatto che il pagamento produce l'effetto di far presumere l'accettazione della parte di opera pagata (non produce tale effetto, invece, il versamento di semplici acconti, così art. 1666 c.c.).

Si ritiene anche fuorviante il richiamo fatto all'art. 29 comma 2 della legge 276/2003 norma che riconosce sì la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi non corrisposti da quest'ultimo ai lavoratori dipendenti, ma che presuppone (come giustamente asserito dal legale di controparte) che il committente rivesta la qualità di imprenditore o di datore di lavoro, ipotesi che nella specie sembra non ricorrere.

Per quanto concerne infine la possibilità di esperire l'azione di risoluzione contrattuale, si ritiene che questa non possa fondarsi su inadempienze dell'appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti e/o fornitori, attenendo a rapporti estranei a quello tra committente ed appaltatore, mentre qualora la si voglia esercitare per ritardi accumulati nel corso dell'esecuzione dell'opera, si ritiene che il suo esercizio possa essere escluso dalla clausola contrattuale che prevede una penale per ogni giorno di ritardo.
Per quest'ultimo aspetto, comunque, sarebbe opportuno avere contezza dell'esatto tenore di quest'ultima clausola contrattuale attraverso un necessario esame del contratto di appalto.

Leonardo M. chiede
giovedì 11/08/2016 - Lombardia
“Dalle spese addebitate al condominio per fornitura di un c.d. "portiere" dipendente della ditta (omissis) sono venuto ad accertare che la ditta (omissis) assicura il dipendente part-time 4 ore al giorno mentre dal contratto stipulato con il nostro condominio addebita un costo di 8/10 ore giornaliere. Ho fatto presente il problema all'amministratore ma questi si è guardato bene dall'assumere qualsiasi iniziativa. Ritengo che sia in atto una "truffa" ai danni degli Enti previdenziali e conseguente al condominio che potrebbe essere chiamato a rispondere dei servizi prestati dal "portiere". La cosa si protrae da almeno cinque anni. Quali iniziative possiamo prendere come condomini. Preciso che il costo del servizio è di tremila euro al mese e che i contributi non versati mensilmente (sulla metà 1.500 euro) potrebbero configurare una responsabilità penale. Grazie”
Consulenza legale i 18/08/2016
Pare di comprendere, dalla lettura del quesito, che il portiere svolga effettivamente 8/10 ore giornaliere di lavoro, in forza di contratto di appalto siglato tra la ditta Service ed il condominio, e per queste ore venga retribuito, ma che sia coperto dal punto di vista previdenziale/assicurativo solo per quattro.

In tal caso, la norma applicabile al caso di specie è l’art. [n1676cc]] cod. civ. in tema di appalto, la quale recita: “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Come si vede, la norma garantisce al lavoratore azione diretta nei confronti sia del committente che dell’appaltatore, pur nel rispetto di un importante limite (il massimo della somma che il lavoratore può pretendere è pari al debito che il committente ha verso l’appaltatore, al tempo della domanda): si ritiene infatti, in giurisprudenza, che si tratti di responsabilità solidale e che, quindi, i lavoratori possano indifferentemente rivolgersi all’uno o all’altro dei soggetti di cui alla norma, salvo poi il diritto di colui che ha versato per l’intero di rivalersi pro quota sull’altro.

Nel testo dell’articolo citato si parla di diritto di “conseguire quanto è dovuto”: pertanto, il lavoratore può richiedere non solo le retribuzioni che ancora non sono state corrisposte ma altresì i contributi non versati.
Ai sensi della predetta norma, dunque, per tornare al caso di specie, il condominio, in qualità di committente, è solidalmente responsabile unitamente alla ditta di fornitura del servizio di portierato per i contributi non versati.
Il rischio, pertanto, cui è esposto attualmente il condominio ed al quale continuerà ad essere esposto fintantoché l’appalto rimane in essere, è quello di essere convenuto, unitamente o meno alla ditta (omissis), avanti al Giudice del Lavoro dal portiere per far accertare l’irregolarità del rapporto di lavoro e chiedere il riconoscimento delle differenze contributive maturate.
Per quel che riguarda, in particolare, la responsabilità civile del condominio, una notissima sentenza della Corte di Cassazione, che ha posto fine ad un annoso dibattito sulla questione della responsabilità solidale o parziaria dei condomini per le obbligazioni contratte dal condominio nei confronti dei terzi, ha così statuito: “La solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero.” (Cassazione civile, sez. un., 08 aprile 2008, n. 9148).

Pertanto, nell’ipotesi di un giudizio, il condominio potrà essere condannato a pagare al lavoratore, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ. citato, le somme maturate e dovute in forza del rapporto di lavoro intercorso (lo si ribadisce, entro i limiti previsti dalla norma), ma poi, concretamente, il portiere non potrà agire nei confronti – ad esempio – di un singolo condomino per l’intero ma dovrà limitarsi ad agire nei confronti di ciascuno pro quota.

Un’eventuale rivalsa, poi, nei confronti dell’amministratore potrebbe configurarsi solamente qualora si dimostrasse che egli era già da tempo a conoscenza della situazione e non ha fatto nulla per porvi rimedio: in tal caso, si configurerebbe un’ipotesi di mala gestio, e l’amministratore colpevole dovrebbe tenere indenne i condomini di ogni esborso e di ogni danno subìti che siano stati conseguenza immediata e diretta del suo negligente operato.

Non si ravvisano, invece, nella fattispecie responsabilità di natura penale a carico dei condomini: eventualmente queste sussisteranno solo a carico dell’amministratore. Infatti, per giurisprudenza conforme, l’amministratore risponde personalmente sotto il profilo penale per i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni.

Ad esempio, per rimanere aderenti al caso di specie, è pacifico che l’amministratore risponda penalmente per l’omissione degli obblighi assicurativi e contributivi per il personale alle dipendenze del condominio, oltre che per il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella fattispecie al nostro esame, tuttavia, il portiere è alle dipendenze della ditta e non del condominio: pertanto, non sussiste il rischio di alcuna responsabilità penale né a carico dell'amministratore né a carico del condominio, quest'ultima nei limiti anzidetti di cui all’art. 1676 c.c..

E’ esclusa, invece, la ben più pesante (in termini sia civili che penali) responsabilità solidale tra committente ed appaltatore di cui all’art. 29 D.Lgs n. 276/2003, in quanto il condominio non rientra nel novero dei soggetti che la norma individua come destinatari della disciplina in questione (non si può definire, cioè, né impresa né soggetto che esercita attività professionale, ma è assimilabile ad una persona fisica).

Riassumendo e per concludere, quindi, i condomini dovranno:
1) far convocare al più presto dall’amministratore un’assemblea condominiale affinché receda dal contratto di appalto in essere (oppure, se possibile e previsto da qualche clausola contrattuale, lo risolva) ed affidi il servizio ad altra ditta;

2) qualora l‘amministratore non voglia procedere in tal senso, deliberare l’eventuale revoca dell’incarico e sostituirlo con altro soggetto;

3) nell’ipotizzata eventualità in cui si scopra (e si dimostri) che l’amministratore era già da tempo a conoscenza della situazione e l’aveva dolosamente occultata all’assemblea, revocargli ugualmente l’incarico e sostituirlo;

4) infine, nel caso il condominio subisca in futuro un’azione da parte del portiere, nell’ipotesi di accertata responsabilità dell’amministratore di cui al punto che precede, far valere, giudizialmente, se necessario, il diritto di rivalsa nei suoi confronti per ogni eventuale danno subito a seguito del giudizio.